Ordinanza 209/2002 (ECLI:IT:COST:2002:209)
Massima numero 27015
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  20/05/2002;  Decisione del  20/05/2002
Deposito del 23/05/2002; Pubblicazione in G. U. 29/05/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Diritti di autore - Tutela - Reato di vendita di supporti (musicassette) privi del contrassegno siae - Carenza di una disciplina delle modalità di apposizione del contrassegno siae - Prospettata violazione del principio di tassatività della fattispecie penale - Impropria utilizzazione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 171-ter, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 1941, n. 633, nel testo modificato dal decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, sollevate, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, concernenti la tutela penale delle opere protette dal diritto d'autore, con specifico riferimento ai supporti fonografici, videocassette e musicassette. Infatti il rimettente muove dalla premessa interpretativa che la vendita di supporti musicali privi di contrassegno SIAE non sia penalmente rilevante in quanto la disciplina di apposizione del contrassegno stesso sarebbe riferibile esclusivamente alle opere letterarie cartacee, e poi, contraddittoriamente, censura (senza condividerla ma anzi contrastandola) l'interpretazione opposta: con il paradossale risultato di sottoporre a vaglio di costituzionalità una soluzione alla quale è contestualmente negata ogni plausibilità.

- Sulla inammissibilità di questioni che si configurano come impropria utilizzazione del giudizio di legittimità costituzionale, v. citate ordinanze n. 443/2001 e n. 199/2001.

Atti oggetto del giudizio

legge  22/04/1941  n. 633  art. 171  co. 1

decreto legislativo  16/11/1994  n. 685  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte