Ordinanza 210/2002 (ECLI:IT:COST:2002:210)
Massima numero 27017
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
20/05/2002; Decisione del
20/05/2002
Deposito del 23/05/2002; Pubblicazione in G. U. 29/05/2002
Titolo
Processo penale - Patrocinio a spese dello stato per i non abbienti - Revoca di costituzione della parte civile ammessa al beneficio - Possibilità per l’erario di recuperare dall’imputato condannato le spese anticipate a favore della parte civile - Omessa previsione - Prospettata lesione dei principî di buon andamento e di economicità dell’azione amministrativa - Difetto di pregiudizialità della questione - Genericità della addizione richiesta - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Patrocinio a spese dello stato per i non abbienti - Revoca di costituzione della parte civile ammessa al beneficio - Possibilità per l’erario di recuperare dall’imputato condannato le spese anticipate a favore della parte civile - Omessa previsione - Prospettata lesione dei principî di buon andamento e di economicità dell’azione amministrativa - Difetto di pregiudizialità della questione - Genericità della addizione richiesta - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 2, e 14, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 217, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la possibilità per lo Stato di recuperare dall'imputato condannato le spese anticipate a favore della parte civile che, già ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, abbia poi revocato la costituzione. Infatti, da un lato, la questione è palesemente irrilevante in quanto non presenta alcun nesso di pregiudizialità con il tema del decidere del giudizio 'a quo' (che ha ad oggetto esclusivamente l''an' e il 'quantum' delle singole spettanze richieste dal difensore della parte civile già ammessa al patrocinio a spese dello Stato); e, dall'altro, la doglianza è prospettata in termini del tutto generici, poiché nulla si dice a proposito del "modo" costituzionalmente obbligato attraverso il quale la Corte dovrebbe realizzare l'addizione richiesta.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 2, e 14, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 217, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la possibilità per lo Stato di recuperare dall'imputato condannato le spese anticipate a favore della parte civile che, già ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, abbia poi revocato la costituzione. Infatti, da un lato, la questione è palesemente irrilevante in quanto non presenta alcun nesso di pregiudizialità con il tema del decidere del giudizio 'a quo' (che ha ad oggetto esclusivamente l''an' e il 'quantum' delle singole spettanze richieste dal difensore della parte civile già ammessa al patrocinio a spese dello Stato); e, dall'altro, la doglianza è prospettata in termini del tutto generici, poiché nulla si dice a proposito del "modo" costituzionalmente obbligato attraverso il quale la Corte dovrebbe realizzare l'addizione richiesta.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/07/1990
n. 217
art. 12
co. 2
legge
30/07/1990
n. 217
art. 14
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte