Ordinanza 210/2002 (ECLI:IT:COST:2002:210)
Massima numero 27018
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  20/05/2002;  Decisione del  20/05/2002
Deposito del 23/05/2002; Pubblicazione in G. U. 29/05/2002
Massime associate alla pronuncia:  27016  27017


Titolo
Processo penale - Patrocinio a spese dello stato per i non abbienti - Revoca di costituzione della parte civile ammessa al beneficio - Possibilità per l’erario di recuperare dall’imputato condannato le spese anticipate a favore della parte civile - Omessa previsione - Natura regolamentare delle disposizioni censurate - Inidoneità a radicare la competenza della corte - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la possibilità per lo Stato di recuperare dall'imputato condannato le spese anticipate a favore della parte civile ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nella particolare ipotesi della revoca della costituzione della parte civile stessa. Infatti le norme censurate sono contenute in disposizioni regolamentari, inidonee, come tali, a radicare la competenza della Corte nel giudizio incidentale sulle leggi.

- V.,'ex plurimis', citata ordinanza n. 297/2001.

Atti oggetto del giudizio

decreto ministeriale  03/11/1990  n. 327  art. 1  co. 

decreto ministeriale  03/11/1990  n. 327  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte