Ordinanza 211/2002 (ECLI:IT:COST:2002:211)
Massima numero 27027
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  20/05/2002;  Decisione del  20/05/2002
Deposito del 23/05/2002; Pubblicazione in G. U. 29/05/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Azione civile - Trasferimento dell’azione dalla sede propria nel processo penale - Condizione dell’accettazione delle parti costituite che siano interessate alla prosecuzione del giudizio - Omessa previsione - Prospettata irragionevolezza, con violazione del diritto del convenuto a una pronuncia di merito nonché del principio del giudice naturale - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui tale norma - a differenza di quanto è invece stabilito dall'art. 306 del codice di rito civile in tema di estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio - non prevede che il trasferimento della azione civile nel processo penale avvenga solo se vi è l'accettazione delle parti costituite, che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio. Infatti la logica sottesa dalla norma del processo civile invocata quale 'tertium comparationis' (e cioè l'esigenza di consentire alla parte non rinunciante di conseguire una pronuncia che accerti l'eventuale infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti da chi ha poi formulato la rinuncia), non può valere per l'ipotesi di trasferimento dell'azione civile dalla sede propria a quella penale, posto che in tale evenienza è la stessa azione - e quindi il medesimo "processo" - a proseguire in altra sede: con la conseguenza che l'accertamento di merito sulla fondatezza della domanda viene ad essere compiutamente espletato, addirittura con possibilità difensive maggiori per l'imputato-convenuto.

- Sulla garanzia del giudice naturale - impropriamente invocata nel caso di specie - v. citata sentenza n. 152/2001.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 75  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte