Ordinanza 212/2002 (ECLI:IT:COST:2002:212)
Massima numero 27028
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
20/05/2002; Decisione del
20/05/2002
Deposito del 23/05/2002; Pubblicazione in G. U. 29/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione veneto - Professioni turistiche - Accompagnatore turistico - Obbligatorietà della licenza anche nel caso di esercizio occasionale dell’attività di accompagnatore e nel caso di mancata indizione dei relativi esami - Assunto contrasto con il principio della libertà e dell’interesse economico dell’impresa turistica, con disparità di trattamento degli operatori del settore - Difetto di adeguata indicazione degli elementi di fatto della controversia oggetto del giudizio 'a quo' e di interpretazione della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
Regione veneto - Professioni turistiche - Accompagnatore turistico - Obbligatorietà della licenza anche nel caso di esercizio occasionale dell’attività di accompagnatore e nel caso di mancata indizione dei relativi esami - Assunto contrasto con il principio della libertà e dell’interesse economico dell’impresa turistica, con disparità di trattamento degli operatori del settore - Difetto di adeguata indicazione degli elementi di fatto della controversia oggetto del giudizio 'a quo' e di interpretazione della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, concernente l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico di chi eserciti, anche occasionalmente, attività di accompagnatore turistico, senza essere in possesso della relativa licenza, e di chi, per l'espletamento dell'attività di accompagnatore turistico, si avvalga di soggetti sforniti di licenza. Infatti, da un lato, l'ordinanza di rimessione è carente sia di una adeguata illustrazione degli elementi di fatto oggetto della controversia, ai fini della verifica del requisito della rilevanza, sia di una completa valutazione del quadro normativo di riferimento; dall'altro, il rimettente, avendo sollevato la questione sulla base dell'interpretazione assunta dalla parte, ha eluso il compito, ad esso spettante, di individuare il senso e la portata della norma censurata.
- In tema di motivazione sulla rilevanza, v. citate ordinanze n. 62/2002, n. 147/2001, n. 128/2001, n. 85/2001.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, concernente l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico di chi eserciti, anche occasionalmente, attività di accompagnatore turistico, senza essere in possesso della relativa licenza, e di chi, per l'espletamento dell'attività di accompagnatore turistico, si avvalga di soggetti sforniti di licenza. Infatti, da un lato, l'ordinanza di rimessione è carente sia di una adeguata illustrazione degli elementi di fatto oggetto della controversia, ai fini della verifica del requisito della rilevanza, sia di una completa valutazione del quadro normativo di riferimento; dall'altro, il rimettente, avendo sollevato la questione sulla base dell'interpretazione assunta dalla parte, ha eluso il compito, ad esso spettante, di individuare il senso e la portata della norma censurata.
- In tema di motivazione sulla rilevanza, v. citate ordinanze n. 62/2002, n. 147/2001, n. 128/2001, n. 85/2001.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
11/03/1986
n. 7
art. 19
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte