Ordinanza 213/2002 (ECLI:IT:COST:2002:213)
Massima numero 27029
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  20/05/2002;  Decisione del  20/05/2002
Deposito del 23/05/2002; Pubblicazione in G. U. 29/05/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Confessioni religiose - Tutela penale - Punibilità delle offese alla religione cattolica (già religione dello stato) mediante vilipendio di cose - Prospettata tutela privilegiata in contrasto con i principî di eguaglianza e di uguale libertà delle confessioni religiose - Erroneità del presupposto interpretativo adottato - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 404 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 8 della Costituzione, in quanto tale disposizione, sanzionando esclusivamente le offese dirette alla religione cattolica, porrebbe quest'ultima su un piano diverso e privilegiato di tutela rispetto alle religioni diverse da quella cattolica. Infatti il rimettente muove da una premessa interpretativa che è contraddetta dall'art. 406 cod. pen., che considera punibili gli stessi fatti, se commessi ai danni di confessioni religiose diverse da quella cattolica.

- Con la citata sentenza n. 329/1997, la Corte ha, anche, dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 404 cod. pen., riconducendo, così, ad uguaglianza la sanzione penale prevista dagli artt. 404 e 406 cod. pen., in tal modo eliminando dall'ordinamento la preesistente discriminazione 'quoad penam' tra le diverse confessioni religiose.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 404  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 8

Altri parametri e norme interposte