Regioni (competenza esclusiva statale) - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Materia naturalmente trasversale - Idoneità a incidere sulle competenze regionali, concorrenti o residuali - Possibilità, per le Regioni, di esercitare le competenze legislative proprie, purché la tutela dell'ambiente sia maggiore e più rigorosa (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norma della Regione Liguria che riduce da dieci a tre anni la durata del divieto di caccia nelle aree boschive percorse dal fuoco superiori all'ettaro). (Classif. 216037).
L'ambiente - che, dopo la revisione del Titolo V della Costituzione, rientra nella competenza esclusiva dello Stato - delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando invece allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale. Le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, sono tenute al rispetto delle prescrizioni statali e possono adottare norme che interferiscono con la tutela ambientale solo se elevano lo standard di protezione previsto dalla legislazione nazionale, che funziona, quindi, da limite minimo di salvaguardia dell'ambiente. (Precedenti: S. 158/2021 - mass. 44131; S. 291/2019 - mass. 40981; S. 7/2019 - mass. 40307; S. 174/2017 - mass. 40339; S. 74/2017 - mass. 39906; S. 407/2002 - mass. 27270).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., l'art. 46, comma 5, primo periodo, della legge reg. Liguria n. 4 del 1999, come aggiunto dall'art. 1 della legge reg. Liguria n. 35 del 2008, secondo cui nei boschi percorsi da incendi è vietato per tre anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad un ettaro. La norma censurata dal TAR per la Liguria non rispetta il limite prescritto dallo Stato e, riducendo la durata del divieto di caccia sui territori percorsi da incendi da dieci a soli tre anni, finisce con l'abbassare lo standard di protezione ambientale fissato dall'art. 10 della legge n. 353 del 2000, al fine di garantire la ricostituzione del bosco e della fauna. Essa inoltre invade la competenza statale anche nella parte in cui limita il divieto di caccia alle aree boschive percorse dal fuoco superiori all'ettaro, in quanto la norma statale non prevede un'estensione minima riferita al divieto di caccia). (Precedente: S. 303/2013 - mass. 37530).