Ordinanza 214/2002 (ECLI:IT:COST:2002:214)
Massima numero 27030
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
20/05/2002; Decisione del
20/05/2002
Deposito del 23/05/2002; Pubblicazione in G. U. 29/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Assistenza difensiva - Divieto di assumere la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso - Prospettata violazione del diritto di difesa, con irragionevole disparità di trattamento tra gli imputati - Erroneità del presupposto interpretativo assunto - Non irragionevolezza della scelta normativa adottata - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Assistenza difensiva - Divieto di assumere la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso - Prospettata violazione del diritto di difesa, con irragionevole disparità di trattamento tra gli imputati - Erroneità del presupposto interpretativo assunto - Non irragionevolezza della scelta normativa adottata - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 106, comma 4-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui esclude che uno stesso difensore possa assumere la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in un procedimento connesso o collegato. Infatti, da un lato, le censure prospettate si basano sull'erroneo presupposto interpretativo che l'incompatibilità ad assumere la difesa di più imputati si riferisca solo alle dichiarazioni accusatorie, mentre il tenore testuale della disposizione consente di ritenere incluse nel suo ambito di operatività anche dichiarazioni che si risolvono a favore di altro imputato; dall'altro, la finalità di assicurare la genuinità e la spontaneità delle dichiarazioni appare ragionevolmente soddisfatta da una disciplina che tende ad evitare che la scelta di un difensore comune possa risolversi obiettivamente in veicolo di circolazione tra più imputati del contenuto delle dichiarazioni rese sulla responsabilità di altri imputati.
- Sulla libertà di scelta del difensore e sulla possibilità di imporre limitazioni per il contemperamento con altri interessi, v. citata sentenza n. 54/1977.
- Con riferimento alle limitazioni dell'ambito territoriale entro cui operare la scelta, v. citate sentenza n. 394/2000, ordinanze n. 79/2001 e n. 139/2002.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 106, comma 4-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui esclude che uno stesso difensore possa assumere la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in un procedimento connesso o collegato. Infatti, da un lato, le censure prospettate si basano sull'erroneo presupposto interpretativo che l'incompatibilità ad assumere la difesa di più imputati si riferisca solo alle dichiarazioni accusatorie, mentre il tenore testuale della disposizione consente di ritenere incluse nel suo ambito di operatività anche dichiarazioni che si risolvono a favore di altro imputato; dall'altro, la finalità di assicurare la genuinità e la spontaneità delle dichiarazioni appare ragionevolmente soddisfatta da una disciplina che tende ad evitare che la scelta di un difensore comune possa risolversi obiettivamente in veicolo di circolazione tra più imputati del contenuto delle dichiarazioni rese sulla responsabilità di altri imputati.
- Sulla libertà di scelta del difensore e sulla possibilità di imporre limitazioni per il contemperamento con altri interessi, v. citata sentenza n. 54/1977.
- Con riferimento alle limitazioni dell'ambito territoriale entro cui operare la scelta, v. citate sentenza n. 394/2000, ordinanze n. 79/2001 e n. 139/2002.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 106
co. 4
legge
13/02/2001
n. 45
art. 16
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte