Ordinanza 217/2002 (ECLI:IT:COST:2002:217)
Massima numero 27033
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
20/05/2002; Decisione del
20/05/2002
Deposito del 23/05/2002; Pubblicazione in G. U. 29/05/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Riscossione delle imposte - Esecuzione coattiva - Fissazione del prezzo base dell’incanto - Possibilità di accertamento del valore commerciale dei beni immobili sottoposti ad esecuzione - Omessa previsione - Prospettata disparità di trattamento tra cittadini assoggettati a procedura esecutiva ordinaria o a procedura esecutiva per debiti tributari - Manifesta infondatezza della questione.
Riscossione delle imposte - Esecuzione coattiva - Fissazione del prezzo base dell’incanto - Possibilità di accertamento del valore commerciale dei beni immobili sottoposti ad esecuzione - Omessa previsione - Prospettata disparità di trattamento tra cittadini assoggettati a procedura esecutiva ordinaria o a procedura esecutiva per debiti tributari - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto non prevede - diversamente dalle norme che regolano l'esecuzione ordinaria - alcuna possibilità di accertamento del valore venale dei beni pignorati ai fini della fissazione del prezzo base dell'incanto. Infatti non può ritenersi ingiustificata la diversità di disciplina, rispetto all'esecuzione ordinaria, in quanto il riferimento al valore catastale dell'immobile, con esclusione di qualsiasi indagine - e possibili contestazioni - riguardo all'effettivo valore commerciale del bene, è pienamente coerente con la finalità di tempestiva riscossione dei crediti tributari e d'altro canto si fonda su una ragionevole presunzione di congruità del valore catastale.
- Sui criteri di semplicità e speditezza che presiedono al procedimento amministrativo di riscossione coattiva delle imposte, v. citate sentenze n. 351/1998, n. 415/1996, n. 444/1995, n. 358/1994, e ordinanza n. 455/2000.
- Con riguardo alla previgente disciplina, v. citate analoghe decisioni: sentenze n. 66/1986 e n. 83/1966.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto non prevede - diversamente dalle norme che regolano l'esecuzione ordinaria - alcuna possibilità di accertamento del valore venale dei beni pignorati ai fini della fissazione del prezzo base dell'incanto. Infatti non può ritenersi ingiustificata la diversità di disciplina, rispetto all'esecuzione ordinaria, in quanto il riferimento al valore catastale dell'immobile, con esclusione di qualsiasi indagine - e possibili contestazioni - riguardo all'effettivo valore commerciale del bene, è pienamente coerente con la finalità di tempestiva riscossione dei crediti tributari e d'altro canto si fonda su una ragionevole presunzione di congruità del valore catastale.
- Sui criteri di semplicità e speditezza che presiedono al procedimento amministrativo di riscossione coattiva delle imposte, v. citate sentenze n. 351/1998, n. 415/1996, n. 444/1995, n. 358/1994, e ordinanza n. 455/2000.
- Con riguardo alla previgente disciplina, v. citate analoghe decisioni: sentenze n. 66/1986 e n. 83/1966.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/09/1973
n. 602
art. 79
co.
decreto legislativo
26/02/1999
n. 46
art. 16
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte