Sentenza 218/2002 (ECLI:IT:COST:2002:218)
Massima numero 27050
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
22/05/2002; Decisione del
22/05/2002
Deposito del 29/05/2002; Pubblicazione in G. U. 05/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
27045
Titolo
Camere di commercio - Ordinamento del personale - Qualifiche dirigenziali - Accesso dei capiservizio alla qualifica immediatamente superiore (dirigenziale) - Deroga ingiustificata alla regola concorsuale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.
Camere di commercio - Ordinamento del personale - Qualifiche dirigenziali - Accesso dei capiservizio alla qualifica immediatamente superiore (dirigenziale) - Deroga ingiustificata alla regola concorsuale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 97 della Costituzione, l'art. 12, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, che consente l'inquadramento nella qualifica dirigenziale, immediatamente superiore a quella di capo servizio rivestita, alla data del 12 luglio 1982, dal personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale disposizione deroga, infatti, ingiustificatamente alla regola del pubblico concorso, senza neppure prevedere alcuna verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'attribuzione della qualifica superiore. E' pertanto assorbita ogni ulteriore censura prospettata dal rimettente.
- Sulla applicabilità della regola concorsuale anche in caso di passaggio ad una fascia funzionale superiore, v. sentenze citate n. 1/1999, n. 320/1997, n. 1/1996; e sui casi specificamente censurati, anche sentenze citate n. 478/1995 e n. 314/1994.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 97 della Costituzione, l'art. 12, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, che consente l'inquadramento nella qualifica dirigenziale, immediatamente superiore a quella di capo servizio rivestita, alla data del 12 luglio 1982, dal personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale disposizione deroga, infatti, ingiustificatamente alla regola del pubblico concorso, senza neppure prevedere alcuna verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'attribuzione della qualifica superiore. E' pertanto assorbita ogni ulteriore censura prospettata dal rimettente.
- Sulla applicabilità della regola concorsuale anche in caso di passaggio ad una fascia funzionale superiore, v. sentenze citate n. 1/1999, n. 320/1997, n. 1/1996; e sui casi specificamente censurati, anche sentenze citate n. 478/1995 e n. 314/1994.
Atti oggetto del giudizio
legge
11/05/1999
n. 140
art. 12
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte