Sentenza 219/2002 (ECLI:IT:COST:2002:219)
Massima numero 27051
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
22/05/2002; Decisione del
22/05/2002
Deposito del 29/05/2002; Pubblicazione in G. U. 05/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
27052
Titolo
Università - Scuole di specializzazione - Corsi di formazione specialistica in medicina e chirurgia - Divieto di accesso ai titolari di altra specializzazione già conseguita o di diploma di formazione in medicina generale - Contrasto con il diritto agli studi e all’esercizio di attività professionale liberamente scelta - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altre censure.
Università - Scuole di specializzazione - Corsi di formazione specialistica in medicina e chirurgia - Divieto di accesso ai titolari di altra specializzazione già conseguita o di diploma di formazione in medicina generale - Contrasto con il diritto agli studi e all’esercizio di attività professionale liberamente scelta - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altre censure.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 34 e 35 Cost. - l'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il quale preclude il conseguimento di un'ulteriore formazione specialistica nelle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, a chi sia già in possesso di un diploma di specializzazione o di formazione specifica in medicina generale. Non può, infatti, ritenersi compatibile con i principî costituzionali - che garantiscono il diritto allo studio e all'accesso, in base alle proprie capacità e ai propri meriti, ai gradi più alti degli studi, nonché il diritto a svolgere qualsiasi lavoro o professione liberamente scelta - un divieto di tale assolutezza e rigidità sulla base di situazioni degli aspiranti che - come il possesso di precedenti titoli di studio o professionali - non siano in alcun modo riconducibili a requisiti negativi di capacità e di merito. Resta, pertanto, assorbito il profilo di censura relativo al denunciato eccesso di delega.
- Sulla possibilità di limitazione numerica nell'accesso agli studi superiori, v. richiamo alla sentenza n. 383/1998.
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 34 e 35 Cost. - l'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il quale preclude il conseguimento di un'ulteriore formazione specialistica nelle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, a chi sia già in possesso di un diploma di specializzazione o di formazione specifica in medicina generale. Non può, infatti, ritenersi compatibile con i principî costituzionali - che garantiscono il diritto allo studio e all'accesso, in base alle proprie capacità e ai propri meriti, ai gradi più alti degli studi, nonché il diritto a svolgere qualsiasi lavoro o professione liberamente scelta - un divieto di tale assolutezza e rigidità sulla base di situazioni degli aspiranti che - come il possesso di precedenti titoli di studio o professionali - non siano in alcun modo riconducibili a requisiti negativi di capacità e di merito. Resta, pertanto, assorbito il profilo di censura relativo al denunciato eccesso di delega.
- Sulla possibilità di limitazione numerica nell'accesso agli studi superiori, v. richiamo alla sentenza n. 383/1998.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
17/08/1999
n. 368
art. 34
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 34
co. 1
Costituzione
art. 34
co. 3
Costituzione
art. 35
co. 1
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte