Sentenza 219/2002 (ECLI:IT:COST:2002:219)
Massima numero 27052
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  22/05/2002;  Decisione del  22/05/2002
Deposito del 29/05/2002; Pubblicazione in G. U. 05/06/2002
Massime associate alla pronuncia:  27051


Titolo
Università - Scuole di specializzazione - Corsi di formazione specifica in medicina generale - Divieto di accesso ai titolari di diploma di specializzazione o di dottorato di ricerca - Illegittimità conseguenziale (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

Testo
E' costituzionalmente illegittimo in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, nella parte in cui esclude dall'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale i possessori di diploma di specializzazione di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, o di dottorato di ricerca. Tale disposizione ha infatti portata e 'ratio' corrispondenti a quelle della norma di cui è stata contestualmente dichiarata l'illegittimità (vedi massima A).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  17/08/1999  n. 368  art. 24  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27