Sentenza 220/2002 (ECLI:IT:COST:2002:220)
Massima numero 27053
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
22/05/2002; Decisione del
22/05/2002
Deposito del 29/05/2002; Pubblicazione in G. U. 05/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Privilegio - Privilegio generale sui mobili - Mancato riconoscimento al credito del lavoratore subordinato per danni patiti a causa di malattia professionale, della quale sia responsabile il datore di lavoro - Omogeneità di tale credito rispetto a quello relativo ai danni per infortunio sul lavoro (assistito dal privilegio, a seguito di una precedente sentenza di incostituzionalità) - Contrasto con il principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Privilegio - Privilegio generale sui mobili - Mancato riconoscimento al credito del lavoratore subordinato per danni patiti a causa di malattia professionale, della quale sia responsabile il datore di lavoro - Omogeneità di tale credito rispetto a quello relativo ai danni per infortunio sul lavoro (assistito dal privilegio, a seguito di una precedente sentenza di incostituzionalità) - Contrasto con il principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il principio, desumibile dall'art. 3 della Costituzione, che impone di attribuire trattamenti equipollenti a situazioni omogenee - l'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti a malattia professionale, della quale sia responsabile il datore di lavoro. Nessun dubbio sussiste, infatti, sulla assoluta omogeneità di tale credito rispetto a quello relativo ai danni conseguenti all'infortunio sul lavoro cagionato dal datore di lavoro, munito a sua volta di privilegio per effetto della dichiarazione di incostituzionalità, 'in parte qua', dello stesso art. 2751-bis, numero 1, del codice civile contenuta nella sentenza n. 326/1983.
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il principio, desumibile dall'art. 3 della Costituzione, che impone di attribuire trattamenti equipollenti a situazioni omogenee - l'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti a malattia professionale, della quale sia responsabile il datore di lavoro. Nessun dubbio sussiste, infatti, sulla assoluta omogeneità di tale credito rispetto a quello relativo ai danni conseguenti all'infortunio sul lavoro cagionato dal datore di lavoro, munito a sua volta di privilegio per effetto della dichiarazione di incostituzionalità, 'in parte qua', dello stesso art. 2751-bis, numero 1, del codice civile contenuta nella sentenza n. 326/1983.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 2751
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte