Sentenza 144/2022 (ECLI:IT:COST:2022:144)
Massima numero 44862
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  26/04/2022;  Decisione del  26/04/2022
Deposito del 13/06/2022; Pubblicazione in G. U. 15/06/2022
Massime associate alla pronuncia:  44861


Titolo
Ambiente - In genere - Norme della Regione Liguria - Boschi percorsi da incendi - Obbligo di tabellazione delle aree interessate - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 010001).

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Liguria in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 10, comma 1, della legge n. 353 del 2000 - dell'art. 46, comma 5, secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 4 del 1999, come aggiunto dall'art. 1 della legge reg. Liguria n. 35 del 2008, che prevede l'obbligo di tabellazione dei boschi percorsi da incendi. L'onere previsto dalla norma regionale impugnata trova riscontro nel comma 2 dell'art. 10 della legge n. 353 del 2000, che rimette ai Comuni l'obbligo di censire i soprassuoli percorsi dal fuoco e, comunque, non condiziona il divieto di attività venatoria, limitandosi a prescrivere un adempimento in carico alla pubblica amministrazione funzionale alla individuazione delle aree percorse dal fuoco.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  22/01/1999  n. 4  art. 46  co. 5

legge della Regione Liguria  07/10/2008  n. 35  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  21/11/2000  n. 353  art. 10    co. 1