Sentenza 221/2002 (ECLI:IT:COST:2002:221)
Massima numero 27022
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
22/05/2002; Decisione del
22/05/2002
Deposito del 29/05/2002; Pubblicazione in G. U. 05/06/2002
Titolo
Atto introduttivo del conflitto - Riferibilità all’organo ricorrente (corte dei conti) nella sua unità - Reiezione della eccezione di inammissibilità prospettata dalla controparte.
Atto introduttivo del conflitto - Riferibilità all’organo ricorrente (corte dei conti) nella sua unità - Reiezione della eccezione di inammissibilità prospettata dalla controparte.
Testo
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ancorché deliberato dalla Sezione del controllo della Corte dei conti, è da riferirsi all'organo titolare del potere di controllo - secondo l'art. 100, secondo comma, della Costituzione - ovvero alla Corte dei conti nella sua unità, della cui rappresentanza è investito il suo Presidente, al quale spetta (come è avvenuto nella specie) promuovere il ricorso.
- V. anche sentenza n. 302/1995 (qui citata).
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ancorché deliberato dalla Sezione del controllo della Corte dei conti, è da riferirsi all'organo titolare del potere di controllo - secondo l'art. 100, secondo comma, della Costituzione - ovvero alla Corte dei conti nella sua unità, della cui rappresentanza è investito il suo Presidente, al quale spetta (come è avvenuto nella specie) promuovere il ricorso.
- V. anche sentenza n. 302/1995 (qui citata).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte