Sentenza 221/2002 (ECLI:IT:COST:2002:221)
Massima numero 27025
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  22/05/2002;  Decisione del  22/05/2002
Deposito del 29/05/2002; Pubblicazione in G. U. 05/06/2002
Massime associate alla pronuncia:  27021  27022  27023  27024  27026


Titolo
Presidenza del consiglio dei ministri - Ordinamento - Garanzia dell’autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria - Delega legislativa al governo - Esercizio del potere delegato - Sottrazione ai controlli di legittimità di atti attribuiti alla competenza del presidente del consiglio - Non spettanza al governo - Violazione della delega legislativa, con lesione della posizione costituzionale della corte dei conti - Accoglimento del ricorso proposto - Conseguente annullamento della disposizione legislativa impugnata.

Testo
Non spetta al Governo adottare l'art. 9, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 che prevede la sottrazione al controllo preventivo di legittimità di atti del Presidente del Consiglio dei ministri e, conseguentemente, di tale disposizione - in accoglimento del ricorso per conflitto tra poteri proposto dalla Corte dei conti - va disposto l'annullamento in quanto lesiva della posizione costituzionale della Corte dei conti a causa della violazione dell'art. 76 della Costituzione. Infatti la delega al Governo, sulla cui base è stato approvato il decreto legislativo n. 303 - contenuta nella legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare nel suo art. 11, comma 1, lettera a) - consentendo la «razionalizzazione» dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, consistente nella «garanzia di autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria» entro i limiti dello stanziamento stabilito per legge, non includeva implicitamente l'autorizzazione alla revisione, tramite soppressione, del sistema dei controlli di legittimità su atti governativi, incisi, appunto, dall'art. 9, comma 7, del decreto legislativo n. 303. L'accoglimento del ricorso sotto tale profilo, rende superfluo l'esame del ricorso sotto l'ulteriore profilo della violazione dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione.

- Sulla configurabilità del conflitto costituzionale di attribuzioni in relazione ad atti di valore legislativo, v. richiamo alla sentenza n. 457/1999.

- Sulla riferibilità nel conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato esclusivamente alle norme della Costituzione che configurano le attribuzioni del ricorrente, v. richiamo alla sentenza n. 139/2001.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/07/1999  n. 303  art. 9  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 100  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  15/03/1997  n. 59  art. 11    co. 1  lettera a)

legge  15/03/1997  n. 59  art. 12  

legge  23/08/1988  n. 400  art. 17  

legge  14/01/1994  n. 20  art. 3