Sentenza 221/2002 (ECLI:IT:COST:2002:221)
Massima numero 27025
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
22/05/2002; Decisione del
22/05/2002
Deposito del 29/05/2002; Pubblicazione in G. U. 05/06/2002
Titolo
Presidenza del consiglio dei ministri - Ordinamento - Garanzia dell’autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria - Delega legislativa al governo - Esercizio del potere delegato - Sottrazione ai controlli di legittimità di atti attribuiti alla competenza del presidente del consiglio - Non spettanza al governo - Violazione della delega legislativa, con lesione della posizione costituzionale della corte dei conti - Accoglimento del ricorso proposto - Conseguente annullamento della disposizione legislativa impugnata.
Presidenza del consiglio dei ministri - Ordinamento - Garanzia dell’autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria - Delega legislativa al governo - Esercizio del potere delegato - Sottrazione ai controlli di legittimità di atti attribuiti alla competenza del presidente del consiglio - Non spettanza al governo - Violazione della delega legislativa, con lesione della posizione costituzionale della corte dei conti - Accoglimento del ricorso proposto - Conseguente annullamento della disposizione legislativa impugnata.
Testo
Non spetta al Governo adottare l'art. 9, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 che prevede la sottrazione al controllo preventivo di legittimità di atti del Presidente del Consiglio dei ministri e, conseguentemente, di tale disposizione - in accoglimento del ricorso per conflitto tra poteri proposto dalla Corte dei conti - va disposto l'annullamento in quanto lesiva della posizione costituzionale della Corte dei conti a causa della violazione dell'art. 76 della Costituzione. Infatti la delega al Governo, sulla cui base è stato approvato il decreto legislativo n. 303 - contenuta nella legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare nel suo art. 11, comma 1, lettera a) - consentendo la «razionalizzazione» dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, consistente nella «garanzia di autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria» entro i limiti dello stanziamento stabilito per legge, non includeva implicitamente l'autorizzazione alla revisione, tramite soppressione, del sistema dei controlli di legittimità su atti governativi, incisi, appunto, dall'art. 9, comma 7, del decreto legislativo n. 303. L'accoglimento del ricorso sotto tale profilo, rende superfluo l'esame del ricorso sotto l'ulteriore profilo della violazione dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione.
- Sulla configurabilità del conflitto costituzionale di attribuzioni in relazione ad atti di valore legislativo, v. richiamo alla sentenza n. 457/1999.
- Sulla riferibilità nel conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato esclusivamente alle norme della Costituzione che configurano le attribuzioni del ricorrente, v. richiamo alla sentenza n. 139/2001.
Non spetta al Governo adottare l'art. 9, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 che prevede la sottrazione al controllo preventivo di legittimità di atti del Presidente del Consiglio dei ministri e, conseguentemente, di tale disposizione - in accoglimento del ricorso per conflitto tra poteri proposto dalla Corte dei conti - va disposto l'annullamento in quanto lesiva della posizione costituzionale della Corte dei conti a causa della violazione dell'art. 76 della Costituzione. Infatti la delega al Governo, sulla cui base è stato approvato il decreto legislativo n. 303 - contenuta nella legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare nel suo art. 11, comma 1, lettera a) - consentendo la «razionalizzazione» dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, consistente nella «garanzia di autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria» entro i limiti dello stanziamento stabilito per legge, non includeva implicitamente l'autorizzazione alla revisione, tramite soppressione, del sistema dei controlli di legittimità su atti governativi, incisi, appunto, dall'art. 9, comma 7, del decreto legislativo n. 303. L'accoglimento del ricorso sotto tale profilo, rende superfluo l'esame del ricorso sotto l'ulteriore profilo della violazione dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione.
- Sulla configurabilità del conflitto costituzionale di attribuzioni in relazione ad atti di valore legislativo, v. richiamo alla sentenza n. 457/1999.
- Sulla riferibilità nel conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato esclusivamente alle norme della Costituzione che configurano le attribuzioni del ricorrente, v. richiamo alla sentenza n. 139/2001.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/07/1999
n. 303
art. 9
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 100
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 15/03/1997
n. 59
art. 11
co. 1 lettera a)
legge 15/03/1997
n. 59
art. 12
legge 23/08/1988
n. 400
art. 17
legge 14/01/1994
n. 20
art. 3