Sentenza 221/2002 (ECLI:IT:COST:2002:221)
Massima numero 27026
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
22/05/2002; Decisione del
22/05/2002
Deposito del 29/05/2002; Pubblicazione in G. U. 05/06/2002
Titolo
Presidenza del consiglio dei ministri - Ordinamento - Atti emanati dal presidente del consiglio dei ministri - Mancata sottoposizione al controllo preventivo di legittimità - Ricorso della corte dei conti, per conflitto di attribuzione nei confronti del governo - Annullamento della disposizione legislativa che è a fondamento degli atti - Richiesta di dichiarazione di inefficacia - Inammissibilità.
Presidenza del consiglio dei ministri - Ordinamento - Atti emanati dal presidente del consiglio dei ministri - Mancata sottoposizione al controllo preventivo di legittimità - Ricorso della corte dei conti, per conflitto di attribuzione nei confronti del governo - Annullamento della disposizione legislativa che è a fondamento degli atti - Richiesta di dichiarazione di inefficacia - Inammissibilità.
Testo
Sono inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione promossi dalla Corte dei conti, in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 1999, 4 agosto 2000 e 12 settembre 2000, emanati sulla base dell'art. 9, comma 7, del decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999 - articolo di cui viene contestualmente disposto l'annullamento [vedi massima E] -, giacché non compete al giudice costituzionale valutare le conseguenze che debbono trarsi dall'accoglimento del conflitto costituzionale insorto tra la Corte dei conti e il Governo circa il predetto art. 9 del decreto legislativo n. 303 e, in particolare, dichiarare - come richiesto dalla ricorrente - l'inefficacia degli atti governativi in conseguenza della mancata loro sottoposizione al controllo preventivo di legittimità, in forza della previsione di cui all'art. 9.
Sono inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione promossi dalla Corte dei conti, in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 1999, 4 agosto 2000 e 12 settembre 2000, emanati sulla base dell'art. 9, comma 7, del decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999 - articolo di cui viene contestualmente disposto l'annullamento [vedi massima E] -, giacché non compete al giudice costituzionale valutare le conseguenze che debbono trarsi dall'accoglimento del conflitto costituzionale insorto tra la Corte dei conti e il Governo circa il predetto art. 9 del decreto legislativo n. 303 e, in particolare, dichiarare - come richiesto dalla ricorrente - l'inefficacia degli atti governativi in conseguenza della mancata loro sottoposizione al controllo preventivo di legittimità, in forza della previsione di cui all'art. 9.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23/12/1999
n.
art.
co.
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
04/08/2000
n.
art.
co.
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12/09/2000
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 100
co. 2
Altri parametri e norme interposte