Sentenza 221/2002 (ECLI:IT:COST:2002:221)
Massima numero 27026
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  22/05/2002;  Decisione del  22/05/2002
Deposito del 29/05/2002; Pubblicazione in G. U. 05/06/2002
Massime associate alla pronuncia:  27021  27022  27023  27024  27025


Titolo
Presidenza del consiglio dei ministri - Ordinamento - Atti emanati dal presidente del consiglio dei ministri - Mancata sottoposizione al controllo preventivo di legittimità - Ricorso della corte dei conti, per conflitto di attribuzione nei confronti del governo - Annullamento della disposizione legislativa che è a fondamento degli atti - Richiesta di dichiarazione di inefficacia - Inammissibilità.

Testo
Sono inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione promossi dalla Corte dei conti, in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 1999, 4 agosto 2000 e 12 settembre 2000, emanati sulla base dell'art. 9, comma 7, del decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999 - articolo di cui viene contestualmente disposto l'annullamento [vedi massima E] -, giacché non compete al giudice costituzionale valutare le conseguenze che debbono trarsi dall'accoglimento del conflitto costituzionale insorto tra la Corte dei conti e il Governo circa il predetto art. 9 del decreto legislativo n. 303 e, in particolare, dichiarare - come richiesto dalla ricorrente - l'inefficacia degli atti governativi in conseguenza della mancata loro sottoposizione al controllo preventivo di legittimità, in forza della previsione di cui all'art. 9.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  23/12/1999  n.   art.   co. 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  04/08/2000  n.   art.   co. 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  12/09/2000  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 100  co. 2

Altri parametri e norme interposte