Ordinanza 222/2002 (ECLI:IT:COST:2002:222)
Massima numero 27046
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
22/05/2002; Decisione del
22/05/2002
Deposito del 29/05/2002; Pubblicazione in G. U. 05/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Reati puniti con la pena dell’ergastolo - Giudizio abbreviato - Richiesta - Facoltà degli imputati di formularla alla prima udienza utile (successiva all’entrata in vigore della legge denunciata) e prima della conclusione dell’istruttoria dibattimentale - Lamentata disparità di trattamento tra imputati, con lesione del diritto di agire e resistere in giudizio - Questione già decisa - Assenza di profili nuovi - Manifesta infondatezza.
Processo penale - Reati puniti con la pena dell’ergastolo - Giudizio abbreviato - Richiesta - Facoltà degli imputati di formularla alla prima udienza utile (successiva all’entrata in vigore della legge denunciata) e prima della conclusione dell’istruttoria dibattimentale - Lamentata disparità di trattamento tra imputati, con lesione del diritto di agire e resistere in giudizio - Questione già decisa - Assenza di profili nuovi - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter, commi 1 e 2, del decreto legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui concede la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato alla prima udienza utile successiva all’entrata in vigore della citata legge e prima della conclusione dell’istruttoria dibattimentale, limitatamente agli imputati in processi penali per reati puniti con la pena dell’ergastolo. Ed invero la questione è stata già decisa nel senso dell’infondatezza con ordinanza n. 99 del 2001 e non emergono profili nuovi non essendo tale la dedotta violazione dell’art. 24 Cost. trattandosi di profilo derivato dalla ipotizzata compressione del principio di eguaglianza.
- V. ord. n. 99/2001.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter, commi 1 e 2, del decreto legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui concede la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato alla prima udienza utile successiva all’entrata in vigore della citata legge e prima della conclusione dell’istruttoria dibattimentale, limitatamente agli imputati in processi penali per reati puniti con la pena dell’ergastolo. Ed invero la questione è stata già decisa nel senso dell’infondatezza con ordinanza n. 99 del 2001 e non emergono profili nuovi non essendo tale la dedotta violazione dell’art. 24 Cost. trattandosi di profilo derivato dalla ipotizzata compressione del principio di eguaglianza.
- V. ord. n. 99/2001.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
07/04/2000
n. 82
art. 4
co. 1
decreto-legge
07/04/2000
n. 82
art. 4
co. 2
legge
05/06/2000
n. 144
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte