Ordinanza 223/2002 (ECLI:IT:COST:2002:223)
Massima numero 27054
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
22/05/2002; Decisione del
22/05/2002
Deposito del 29/05/2002; Pubblicazione in G. U. 05/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Giustizia amministrativa - Controversie in materia di accesso - Diniego di accesso ai documenti della pubblica amministrazione - Istruttoria - Richiesta di atti e informazioni alla autorità giudiziaria competente (anche in deroga al divieto stabilito dall’art. 329 cod. proc. pen.) - Esclusione - Limiti alla addizione richiesta - Manifesta inammissibilità della questione.
Giustizia amministrativa - Controversie in materia di accesso - Diniego di accesso ai documenti della pubblica amministrazione - Istruttoria - Richiesta di atti e informazioni alla autorità giudiziaria competente (anche in deroga al divieto stabilito dall’art. 329 cod. proc. pen.) - Esclusione - Limiti alla addizione richiesta - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.: (a) dell’art. 117, comma 1, cod. proc. pen., <>; (b) dell’art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241<< nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice amministrativo di acquisire atti ed informazioni dall’autorità giudiziaria competente, ai sensi dell’art. 117 cod. proc. pen., quando è necessario per la decisione di controversie in materia di accesso >>; (c) dell’art. 44, primo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,.<>. Ed invero, l’art. 117 citato riguarda l’ambito e la portata del segreto di indagine, e la previsione di deroghe a tale segreto, in favore di uffici del pubblico ministero, i quali intendano avvalersi degli atti ai fini delle loro indagini: esso è volto a soddisfare finalità, tutte interne all’attività di indagine penale, e non comparabili con interessi esterni che possano in qualsiasi modo essere avvantaggiati o pregiudicati dalla (temporanea) non conoscibilità degli atti coperti da segreto e pertanto il procedimento di cui alla disposizione censurata non si presta ad essere esteso ad ipotesi del tutto estranee alla sua 'ratio'.
- V. sentenza n. 460/2000.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.: (a) dell’art. 117, comma 1, cod. proc. pen., <
- V. sentenza n. 460/2000.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 117
co. 1
legge
07/08/1990
n. 241
art. 25
co. 5
regio decreto
26/06/1924
n. 1054
art. 44
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte