Ordinanza 224/2002 (ECLI:IT:COST:2002:224)
Massima numero 27055
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
22/05/2002; Decisione del
22/05/2002
Deposito del 29/05/2002; Pubblicazione in G. U. 05/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Ambiente (tutela dell’) - Inquinamento - Tutela delle acque - Depenalizzazione - Non retroattività della sanzione amministrativa - Assunto contrasto con i criteri direttivi della delega legislativa, comportanti il divieto di degradare condotte qualificate come reati - Sopravvenuta normativa - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Ambiente (tutela dell’) - Inquinamento - Tutela delle acque - Depenalizzazione - Non retroattività della sanzione amministrativa - Assunto contrasto con i criteri direttivi della delega legislativa, comportanti il divieto di degradare condotte qualificate come reati - Sopravvenuta normativa - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice ‘a quo’ della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dell’art. 63 del d.lgs. n. 152 del 1999 nella parte in cui abroga l’art. 21 della legge n. 319 del 1976 e le tabelle A e C ad essa allegate, nonché dell’art. 59, commi 5 e 6, del medesimo d.lgs. n. 152 del 1999, nella parte in cui, prevedendo, ai fini della configurazione della fattispecie penalmente sanzionata dello scarico di acque reflue industriali, ovvero di una immissione occasionale, soltanto le sostanze indicate nella Tabella 5 dell’Allegato 5, e non anche i coliformi totali e fecali, esclude che questi ultimi possano costituire l’oggetto materiale della fattispecie incriminatrice in quanto, la depenalizzazione della fattispecie così realizzata sarebbe in contrasto con i criteri direttivi della delega sulla cui base è stato emanato il d.lgs. n. 152 del 1999, disposta con l’art. 1 della legge n. 146 del 1994, e successivamente prorogata dall’art. 6 della legge n. 52 del 1996 e nuovamente prorogata e integrata dall’art. 17 della legge n. 128 del 1998.La restituzione degli atti al giudice ‘a quo’ si impone, atteso che, successivamente alla emissione dell’ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il d.lgs. n. 258 del 2000 il cui art. 23 ha fra l’altro sostituito il comma 5 dell’art. 59 del d.lgs. n. 152 del 1999, assoggettando alla sanzione penale dell’arresto fino a due anni e dell’ammenda da cinque a cinquanta milioni lo scarico che << supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo nella tabella 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’autorità competente a norma degli artt. 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5>>.
Restituzione degli atti al giudice ‘a quo’ della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dell’art. 63 del d.lgs. n. 152 del 1999 nella parte in cui abroga l’art. 21 della legge n. 319 del 1976 e le tabelle A e C ad essa allegate, nonché dell’art. 59, commi 5 e 6, del medesimo d.lgs. n. 152 del 1999, nella parte in cui, prevedendo, ai fini della configurazione della fattispecie penalmente sanzionata dello scarico di acque reflue industriali, ovvero di una immissione occasionale, soltanto le sostanze indicate nella Tabella 5 dell’Allegato 5, e non anche i coliformi totali e fecali, esclude che questi ultimi possano costituire l’oggetto materiale della fattispecie incriminatrice in quanto, la depenalizzazione della fattispecie così realizzata sarebbe in contrasto con i criteri direttivi della delega sulla cui base è stato emanato il d.lgs. n. 152 del 1999, disposta con l’art. 1 della legge n. 146 del 1994, e successivamente prorogata dall’art. 6 della legge n. 52 del 1996 e nuovamente prorogata e integrata dall’art. 17 della legge n. 128 del 1998.La restituzione degli atti al giudice ‘a quo’ si impone, atteso che, successivamente alla emissione dell’ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il d.lgs. n. 258 del 2000 il cui art. 23 ha fra l’altro sostituito il comma 5 dell’art. 59 del d.lgs. n. 152 del 1999, assoggettando alla sanzione penale dell’arresto fino a due anni e dell’ammenda da cinque a cinquanta milioni lo scarico che << supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo nella tabella 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’autorità competente a norma degli artt. 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5>>.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
11/05/1999
n. 152
art. 63
co.
decreto legislativo
11/05/1999
n. 152
art. 59
co. 5
decreto legislativo
11/05/1999
n. 152
art. 59
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte