Ordinanza 225/2002 (ECLI:IT:COST:2002:225)
Massima numero 27056
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
22/05/2002; Decisione del
22/05/2002
Deposito del 29/05/2002; Pubblicazione in G. U. 05/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Esecuzione forzata - Stipendi e salari - Limite alla pignorabilità - Mancata possibilità che il giudice valuti le esigenze del debitore esecutato, comprese quelle relative alla tutela del diritto alla salute - Manifesta infondatezza della questione.
Esecuzione forzata - Stipendi e salari - Limite alla pignorabilità - Mancata possibilità che il giudice valuti le esigenze del debitore esecutato, comprese quelle relative alla tutela del diritto alla salute - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 545 cod. proc. civ. nella parte in cui predetermina la pignorabilità dello stipendio o salario nella misura di un quinto e non ne affida, invece, l’importo alla discrezionalità del giudice, tenendo conto della comparazione delle esigenze di debitore e creditore, con particolare riferimento al diritto, costituzionalmente garantito alla salute di cui all’art. 32, primo comma, Cost.. Ed invero, la scelta di determinare un limite fisso percentuale ( un quinto) per la pignorabilità dello stipendio o salario del lavoratore rientra nella discrezionalità del legislatore stesso, rispetto alla quale non è configurabile alcun profilo di manifesta irragionevolezza o palese arbitrarietà.
- V. sentenze n. 434/1997, n. 209/1975, n. 102/1974, n.38/1970, n. 20/1986 e le ordinanze n. 315/1999, n. 305 e n. 302/1998, n. 260/1987, n. 12/1977.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 545 cod. proc. civ. nella parte in cui predetermina la pignorabilità dello stipendio o salario nella misura di un quinto e non ne affida, invece, l’importo alla discrezionalità del giudice, tenendo conto della comparazione delle esigenze di debitore e creditore, con particolare riferimento al diritto, costituzionalmente garantito alla salute di cui all’art. 32, primo comma, Cost.. Ed invero, la scelta di determinare un limite fisso percentuale ( un quinto) per la pignorabilità dello stipendio o salario del lavoratore rientra nella discrezionalità del legislatore stesso, rispetto alla quale non è configurabile alcun profilo di manifesta irragionevolezza o palese arbitrarietà.
- V. sentenze n. 434/1997, n. 209/1975, n. 102/1974, n.38/1970, n. 20/1986 e le ordinanze n. 315/1999, n. 305 e n. 302/1998, n. 260/1987, n. 12/1977.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 545
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
co. 1
Altri parametri e norme interposte