Ordinanza 226/2002 (ECLI:IT:COST:2002:226)
Massima numero 27057
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
22/05/2002; Decisione del
22/05/2002
Deposito del 29/05/2002; Pubblicazione in G. U. 05/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Danni di guerra - Indennizzo - Determinazione - Inadeguatezza del previsto coefficiente moltiplicatore - Omessa considerazione della rivalutazione monetaria ad opera del giudice - Prospettato contrasto con il principio di ragionevolezza e con quello di solidarietà - Evidente difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Danni di guerra - Indennizzo - Determinazione - Inadeguatezza del previsto coefficiente moltiplicatore - Omessa considerazione della rivalutazione monetaria ad opera del giudice - Prospettato contrasto con il principio di ragionevolezza e con quello di solidarietà - Evidente difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, il quale - prevedendo per la liquidazione di indennizzo da danni di guerra l'applicazione del coefficiente moltiplicatore 5 alla misura pari all'entità del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 -, precluderebbe qualsiasi ulteriore rivalutazione dell'indennizzo stesso ad opera del giudice. E infatti il 'petitum' della questione anzidetta è palesemente incongruo e comunque irrilevante rispetto al risultato che si vorrebbe perseguire, dal momento che la richiesta caducazione del previsto coefficiente di moltiplicazione non spiegherebbe alcun effetto ai fini della decisione sulla domanda di rivalutazione dell'indennizzo, su cui è chiamato a pronunciarsi il giudice rimettente.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, il quale - prevedendo per la liquidazione di indennizzo da danni di guerra l'applicazione del coefficiente moltiplicatore 5 alla misura pari all'entità del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 -, precluderebbe qualsiasi ulteriore rivalutazione dell'indennizzo stesso ad opera del giudice. E infatti il 'petitum' della questione anzidetta è palesemente incongruo e comunque irrilevante rispetto al risultato che si vorrebbe perseguire, dal momento che la richiesta caducazione del previsto coefficiente di moltiplicazione non spiegherebbe alcun effetto ai fini della decisione sulla domanda di rivalutazione dell'indennizzo, su cui è chiamato a pronunciarsi il giudice rimettente.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/1953
n. 968
art. 25
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte