Ordinanza 227/2002 (ECLI:IT:COST:2002:227)
Massima numero 27058
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
22/05/2002; Decisione del
22/05/2002
Deposito del 29/05/2002; Pubblicazione in G. U. 05/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni sul lavoro - Trattamenti assicurativi di previdenza e assistenza - Divieto di cumulo di pensioni e assegni (a carico dell’assicurazione generale obbligatoria inps) con rendita vitalizia (a carico dell’assicurazione inail) - Prospettata menomazione del diritto alla tutela previdenziale, nonché irragionevolezza e disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni sul lavoro - Trattamenti assicurativi di previdenza e assistenza - Divieto di cumulo di pensioni e assegni (a carico dell’assicurazione generale obbligatoria inps) con rendita vitalizia (a carico dell’assicurazione inail) - Prospettata menomazione del diritto alla tutela previdenziale, nonché irragionevolezza e disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost. nella parte in cui prevede che le pensioni di inabilità, di reversibilità o l’assegno ordinario di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fino a concorrenza della rendita stessa. Ed invero non può escludersi un intervento legislativo che, per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica e con criteri di gradualità, introduca un divieto di cumulo tra prestazioni previdenziali o assistenziali, prima non previsto, sempre che, nel rispetto del principio di solidarietà sociale e di eguaglianza sostanziale, sia garantito il soddisfacimento delle esigenze di vita cui erano precedentemente commisurate le prestazioni considerate.
- V. sentenze n. 218/1995, n. 240/1994; ordinanze n. 143/2001 e n. 174/1985.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost. nella parte in cui prevede che le pensioni di inabilità, di reversibilità o l’assegno ordinario di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fino a concorrenza della rendita stessa. Ed invero non può escludersi un intervento legislativo che, per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica e con criteri di gradualità, introduca un divieto di cumulo tra prestazioni previdenziali o assistenziali, prima non previsto, sempre che, nel rispetto del principio di solidarietà sociale e di eguaglianza sostanziale, sia garantito il soddisfacimento delle esigenze di vita cui erano precedentemente commisurate le prestazioni considerate.
- V. sentenze n. 218/1995, n. 240/1994; ordinanze n. 143/2001 e n. 174/1985.
Atti oggetto del giudizio
legge
08/08/1995
n. 335
art. 1
co. 43
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte