Ordinanza 229/2002 (ECLI:IT:COST:2002:229)
Massima numero 27060
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
22/05/2002; Decisione del
22/05/2002
Deposito del 29/05/2002; Pubblicazione in G. U. 05/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza - Impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime - Contributi versati all’apposito fondo di previdenza - Esonero, per la quota a carico dei lavoratori, dall’obbligo contributivo nei confronti della previdenza generale obbligatoria - Prospettato privilegio, in contrasto con il principio di ragionevolezza e di solidarietà - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Previdenza e assistenza - Impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime - Contributi versati all’apposito fondo di previdenza - Esonero, per la quota a carico dei lavoratori, dall’obbligo contributivo nei confronti della previdenza generale obbligatoria - Prospettato privilegio, in contrasto con il principio di ragionevolezza e di solidarietà - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 aprile 1985, n. 155), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui esclude dalla base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale la quota a carico dei lavoratori dei contributi versati al Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizioni e delle agenzie marittime. Infatti, manifestando dubbi sull'applicabilità della norma denunciata alla controversia al suo esame una volta che si faccia applicazione dei principî generali, il giudice rimettente si è con ciò sottratto all'obbligo di motivare in maniera univoca e non perplessa sulla necessità di risolvere la controversia mediante l'applicazione della norma denunciata.
- V. anche sentenza n. 427/1990 (richiamata).
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 aprile 1985, n. 155), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui esclude dalla base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale la quota a carico dei lavoratori dei contributi versati al Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizioni e delle agenzie marittime. Infatti, manifestando dubbi sull'applicabilità della norma denunciata alla controversia al suo esame una volta che si faccia applicazione dei principî generali, il giudice rimettente si è con ciò sottratto all'obbligo di motivare in maniera univoca e non perplessa sulla necessità di risolvere la controversia mediante l'applicazione della norma denunciata.
- V. anche sentenza n. 427/1990 (richiamata).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
01/03/1985
n. 44
art. 1
co. 4
legge
26/04/1985
n. 155
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte