Ordinanza 230/2002 (ECLI:IT:COST:2002:230)
Massima numero 27034
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
03/06/2002; Decisione del
03/06/2002
Deposito del 07/06/2002; Pubblicazione in G. U. 12/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione veneto - Edilizia residenziale pubblica - Canoni di locazione per l’area sociale - Fissazione, in conformità di delibere del cipe, in misura superiore al canone “equo” (ex legge n. 392 del 1978) - Prospettato indebito esercizio di potestà legislativa da parte della regione nonché asserita violazione del principio di parità di trattamento - Sopravvenuta modifica di alcuni dei parametri costituzionali invocati - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Regione veneto - Edilizia residenziale pubblica - Canoni di locazione per l’area sociale - Fissazione, in conformità di delibere del cipe, in misura superiore al canone “equo” (ex legge n. 392 del 1978) - Prospettato indebito esercizio di potestà legislativa da parte della regione nonché asserita violazione del principio di parità di trattamento - Sopravvenuta modifica di alcuni dei parametri costituzionali invocati - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione Veneto n. 10 del 1996, come modificato dalla legge regionale n. 14 del 1997, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 70, 115 e 117 della Costituzione, nella parte in cui prevede la possibilità che, per la c.d. area sociale e per la c.d. area di decadenza, il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale sia fissato, in conformità alle delibere del CIPE, in misura superiore a quello c.d. equo fissato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392. Infatti successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il cui art. 3 ha sostituito l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione ed il cui art. 9 ha abrogato l'art. 115 della Costituzione, sicché il giudice 'a quo' deve riesaminare i termini della questione alla luce del sopravvenuto mutamento di due delle norme costituzionali invocate come parametro di giudizio.
- Principio più volte affermato; v., 'ex plurimis', citate ordinanze n. 117/2002, n. 96/2002 e n. 76/2002.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione Veneto n. 10 del 1996, come modificato dalla legge regionale n. 14 del 1997, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 70, 115 e 117 della Costituzione, nella parte in cui prevede la possibilità che, per la c.d. area sociale e per la c.d. area di decadenza, il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale sia fissato, in conformità alle delibere del CIPE, in misura superiore a quello c.d. equo fissato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392. Infatti successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il cui art. 3 ha sostituito l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione ed il cui art. 9 ha abrogato l'art. 115 della Costituzione, sicché il giudice 'a quo' deve riesaminare i termini della questione alla luce del sopravvenuto mutamento di due delle norme costituzionali invocate come parametro di giudizio.
- Principio più volte affermato; v., 'ex plurimis', citate ordinanze n. 117/2002, n. 96/2002 e n. 76/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
02/04/1996
n. 10
art. 18
co.
legge della Regione Veneto
16/05/1997
n. 14
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
legge costituzionale
art. 3
legge costituzionale
art. 9
Altri parametri e norme interposte