Ordinanza 231/2002 (ECLI:IT:COST:2002:231)
Massima numero 27036
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
03/06/2002; Decisione del
03/06/2002
Deposito del 07/06/2002; Pubblicazione in G. U. 12/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
27035
Titolo
Sanzioni amministrative - Ordinanza-ingiunzione - Giudizio di opposizione - Notificazioni all’opponente che si difende personalmente - Effettuazione presso la sua residenza anagrafica - Mancata previsione - Asserita lesione del principio di eguaglianza e del diritto alla difesa in giudizio - Manifesta infondatezza della questione.
Sanzioni amministrative - Ordinanza-ingiunzione - Giudizio di opposizione - Notificazioni all’opponente che si difende personalmente - Effettuazione presso la sua residenza anagrafica - Mancata previsione - Asserita lesione del principio di eguaglianza e del diritto alla difesa in giudizio - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che l'opponente, il quale proponga l'opposizione a sanzione amministrativa con esercizio della facoltà di difesa personale e senza fare dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il giudice adito, debba ricevere tutte le notificazioni presso la cancelleria del giudice adito, anziché nella sua residenza anagrafica. Infatti, con riguardo al parametro costituzionale dell'art. 24, la prescrizione dell'onere di indicazione della residenza o dell'elezione di domicilio nel Comune sede del giudice adito, con i sacrifici che ad essa si correlano, non solo esprime una scelta discrezionale del legislatore, ma risulta ragionevole e non lesiva del diritto di azione, in quanto funzionale a un più immediato ed agevole espletamento delle formalità della notificazione. I parametri costituzionali dell'art. 3 e dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione risultano, invece, invocati del tutto apoditticamente.
- Cfr. citata ordinanza n. 42/1998, e successiva sentenza n. 431/1992, concernenti la mancata previsione di una dichiarazione di residenza o elezione di domicilio della parte opponente in un Comune sito nel circondario del giudice adito (allora il pretore), piuttosto che nel Comune sede di quel giudice.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che l'opponente, il quale proponga l'opposizione a sanzione amministrativa con esercizio della facoltà di difesa personale e senza fare dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il giudice adito, debba ricevere tutte le notificazioni presso la cancelleria del giudice adito, anziché nella sua residenza anagrafica. Infatti, con riguardo al parametro costituzionale dell'art. 24, la prescrizione dell'onere di indicazione della residenza o dell'elezione di domicilio nel Comune sede del giudice adito, con i sacrifici che ad essa si correlano, non solo esprime una scelta discrezionale del legislatore, ma risulta ragionevole e non lesiva del diritto di azione, in quanto funzionale a un più immediato ed agevole espletamento delle formalità della notificazione. I parametri costituzionali dell'art. 3 e dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione risultano, invece, invocati del tutto apoditticamente.
- Cfr. citata ordinanza n. 42/1998, e successiva sentenza n. 431/1992, concernenti la mancata previsione di una dichiarazione di residenza o elezione di domicilio della parte opponente in un Comune sito nel circondario del giudice adito (allora il pretore), piuttosto che nel Comune sede di quel giudice.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/1981
n. 689
art. 23
co. 4
legge
24/11/1981
n. 689
art. 23
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte