Ordinanza 232/2002 (ECLI:IT:COST:2002:232)
Massima numero 27037
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
03/06/2002; Decisione del
03/06/2002
Deposito del 07/06/2002; Pubblicazione in G. U. 12/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Sanzioni amministrative - Obbligo in solido a carico del proprietario del veicolo con il quale vengono commesse le infrazioni - Difetto di motivazione nella prospettazione della questione, con riferimento generico ai parametri invocati - Manifesta inammissibilità.
Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Sanzioni amministrative - Obbligo in solido a carico del proprietario del veicolo con il quale vengono commesse le infrazioni - Difetto di motivazione nella prospettazione della questione, con riferimento generico ai parametri invocati - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono l'obbligo in solido a carico del conducente e del proprietario del veicolo a mezzo del quale vengono commesse infrazioni sanzionate in via amministrativa, allorquando la circolazione del veicolo avviene contro la volontà del proprietario. Infatti, da un lato, gli artt. 22, terzo comma, e 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono indicati solo nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione e non nella motivazione; dall'altro, l'ordinanza non specifica in alcun modo le ragioni per le quali sarebbero violati i parametri costituzionali, evocati del tutto genericamente.
- In tema di difetto di motivazione, v. citata ordinanza n. 432/2000.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono l'obbligo in solido a carico del conducente e del proprietario del veicolo a mezzo del quale vengono commesse infrazioni sanzionate in via amministrativa, allorquando la circolazione del veicolo avviene contro la volontà del proprietario. Infatti, da un lato, gli artt. 22, terzo comma, e 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono indicati solo nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione e non nella motivazione; dall'altro, l'ordinanza non specifica in alcun modo le ragioni per le quali sarebbero violati i parametri costituzionali, evocati del tutto genericamente.
- In tema di difetto di motivazione, v. citata ordinanza n. 432/2000.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 196
co.
legge
24/11/1981
n. 689
art. 22
co. 3
legge
24/11/1981
n. 689
art. 23
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte