Ordinanza 233/2002 (ECLI:IT:COST:2002:233)
Massima numero 27038
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
03/06/2002; Decisione del
03/06/2002
Deposito del 07/06/2002; Pubblicazione in G. U. 12/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Controversie relative al rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - Questione interpretativa di clausole contrattuali - Procedura di accertamento pregiudiziale rimessa, su iniziativa del giudice, alle parti stipulanti (agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - Aran e organizzazioni sindacali) - Decisione con sentenza non definitiva, in caso di mancato accordo sulla interpretazione - Difetto di motivazione in ordine alla applicabilità della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
Impiego pubblico - Controversie relative al rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - Questione interpretativa di clausole contrattuali - Procedura di accertamento pregiudiziale rimessa, su iniziativa del giudice, alle parti stipulanti (agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - Aran e organizzazioni sindacali) - Decisione con sentenza non definitiva, in caso di mancato accordo sulla interpretazione - Difetto di motivazione in ordine alla applicabilità della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 39, 76, 101, 102 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il giudice del lavoro arresti temporaneamente il processo per consentire l'interpretazione autentica delle clausole contrattuali da parte dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), insieme alle organizzazioni sindacali firmatarie, e, nell'ipotesi in cui non intervenga l'accordo sulla interpretazione autentica, decida con sentenza non definitiva la questione interpretativa e disponga l'ulteriore trattazione della causa. Infatti il rimettente, pur assumendo che si pone, nella specie, un "delicato problema di interpretazione", non fornisce una adeguata motivazione circa la necessità di dover fare applicazione, al caso sottoposto alla sua cognizione, della norma censurata.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 39, 76, 101, 102 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il giudice del lavoro arresti temporaneamente il processo per consentire l'interpretazione autentica delle clausole contrattuali da parte dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), insieme alle organizzazioni sindacali firmatarie, e, nell'ipotesi in cui non intervenga l'accordo sulla interpretazione autentica, decida con sentenza non definitiva la questione interpretativa e disponga l'ulteriore trattazione della causa. Infatti il rimettente, pur assumendo che si pone, nella specie, un "delicato problema di interpretazione", non fornisce una adeguata motivazione circa la necessità di dover fare applicazione, al caso sottoposto alla sua cognizione, della norma censurata.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 64
co. 1
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 64
co. 2
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 64
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte