Ordinanza 234/2002 (ECLI:IT:COST:2002:234)
Massima numero 27039
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
03/06/2002; Decisione del
03/06/2002
Deposito del 07/06/2002; Pubblicazione in G. U. 12/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali - Domanda di condono con riserva di ripetizione - Accertamento giudiziale dell’insussistenza del debito contributivo - Ripetizione dell’indebito - Esclusione degli interessi sulle somme indebitamente versate - Asserita lesione del principio di eguaglianza nonché del principio di ragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione.
Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali - Domanda di condono con riserva di ripetizione - Accertamento giudiziale dell’insussistenza del debito contributivo - Ripetizione dell’indebito - Esclusione degli interessi sulle somme indebitamente versate - Asserita lesione del principio di eguaglianza nonché del principio di ragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude gli interessi sulle somme da restituirsi a chi, dopo aver eseguito il condono previdenziale con riserva, abbia poi ottenuto l'accertamento dell'insussistenza del proprio debito contributivo. Infatti a) non sussiste la denunciata disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni nascenti da indebito contributivo, in quanto la disciplina censurata è collegata alla fruizione di una agevolazione (condono con facoltà di apporre la clausola di riserva di ripetizione); b) non sussiste lesione del principio di ragionevolezza, in quanto la stessa disciplina appare espressione di un bilanciamento fra l'interesse soddisfatto con il riconoscimento della agevolazione e l'interesse a non aggravare la posizione dell'ente per il caso in cui il pagamento venga poi riconosciuto indebito.
- Sempre in tema di credito per il pagamento indebito di contributi previdenziali, cfr. citata sentenza n. 47/1998.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude gli interessi sulle somme da restituirsi a chi, dopo aver eseguito il condono previdenziale con riserva, abbia poi ottenuto l'accertamento dell'insussistenza del proprio debito contributivo. Infatti a) non sussiste la denunciata disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni nascenti da indebito contributivo, in quanto la disciplina censurata è collegata alla fruizione di una agevolazione (condono con facoltà di apporre la clausola di riserva di ripetizione); b) non sussiste lesione del principio di ragionevolezza, in quanto la stessa disciplina appare espressione di un bilanciamento fra l'interesse soddisfatto con il riconoscimento della agevolazione e l'interesse a non aggravare la posizione dell'ente per il caso in cui il pagamento venga poi riconosciuto indebito.
- Sempre in tema di credito per il pagamento indebito di contributi previdenziali, cfr. citata sentenza n. 47/1998.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/1998
n. 448
art. 81
co. 9
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte