Ordinanza 235/2002 (ECLI:IT:COST:2002:235)
Massima numero 27040
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
03/06/2002; Decisione del
03/06/2002
Deposito del 07/06/2002; Pubblicazione in G. U. 12/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Ambiente (tutela dell’) - Impianti per la produzione di energia elettrica - Valutazione di impatto ambientale - Procedimento semplificato - Mancata previsione delle osservazioni degli enti locali interessati e della consultazione referendaria dei cittadini residenti nella zona in cui è realizzato l’impianto -asserita irragionevolezza e lesione del principio di sussidiarietà - Sopravvenuta modifica e abrogazione di alcuni dei parametri evocati - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Ambiente (tutela dell’) - Impianti per la produzione di energia elettrica - Valutazione di impatto ambientale - Procedimento semplificato - Mancata previsione delle osservazioni degli enti locali interessati e della consultazione referendaria dei cittadini residenti nella zona in cui è realizzato l’impianto -asserita irragionevolezza e lesione del principio di sussidiarietà - Sopravvenuta modifica e abrogazione di alcuni dei parametri evocati - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 118 e 128 della Costituzione, concernente la realizzazione di una centrale termoelettrica in base ad un procedimento che non prevede la partecipazione dei cittadini interessati e l'intervento degli enti locali. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che, tra l'altro, con gli artt. 4 e 9, comma 2, ha rispettivamente sostituito il testo dell'art. 118 Cost. ed abrogato l'art. 128 Cost., sicché - secondo un principio più volte affermato - il giudice rimettente deve riesaminare, sotto ogni profilo, i termini della questione alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo.
- V., per tutte, citate ordinanze n. 166/2002 e n. 165/2002.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 118 e 128 della Costituzione, concernente la realizzazione di una centrale termoelettrica in base ad un procedimento che non prevede la partecipazione dei cittadini interessati e l'intervento degli enti locali. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che, tra l'altro, con gli artt. 4 e 9, comma 2, ha rispettivamente sostituito il testo dell'art. 118 Cost. ed abrogato l'art. 128 Cost., sicché - secondo un principio più volte affermato - il giudice rimettente deve riesaminare, sotto ogni profilo, i termini della questione alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo.
- V., per tutte, citate ordinanze n. 166/2002 e n. 165/2002.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
05/02/1997
n. 22
art. 31
co.
decreto legislativo
05/02/1997
n. 22
art. 33
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 128
legge costituzionale
art. 4
legge costituzionale
art. 9
co. 2
Altri parametri e norme interposte