Sentenza 236/2002 (ECLI:IT:COST:2002:236)
Massima numero 27063
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
05/06/2002; Decisione del
05/06/2002
Deposito del 14/06/2002; Pubblicazione in G. U. 19/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Famiglia - Obblighi dei genitori nei confronti dei figli - Inadempimento dell’obbligato - Ingiunzione, con decreto del presidente del tribunale, di versare una quota dei redditi dell’obbligato al coniuge o all’onerato delle spese di mantenimento della prole - Ritenuta inidoneità del decreto a costituire titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale - Prospettata diversità di trattamento (rispetto al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo), in contrasto con il principio di tutela dei soggetti deboli - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Famiglia - Obblighi dei genitori nei confronti dei figli - Inadempimento dell’obbligato - Ingiunzione, con decreto del presidente del tribunale, di versare una quota dei redditi dell’obbligato al coniuge o all’onerato delle spese di mantenimento della prole - Ritenuta inidoneità del decreto a costituire titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale - Prospettata diversità di trattamento (rispetto al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo), in contrasto con il principio di tutela dei soggetti deboli - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Testo
L'art. 148 del codice civile, nella parte concernente il decreto di ingiunzione per il pagamento delle somme destinate al mantenimento della prole, è una norma composita, e conseguentemente: a) se il decreto è emesso nei confronti dell'obbligato inadempiente (genitore o ascendente) segue le regole proprie del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ed è perciò titolo idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale, b) se il decreto medesimo è emesso nei confronti del terzo debitore dell'obbligato inadempiente, ragionevolmente, costituisce titolo esecutivo ma non è idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del terzo. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede - secondo l'assunto del rimettente - che il decreto ivi contemplato costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
L'art. 148 del codice civile, nella parte concernente il decreto di ingiunzione per il pagamento delle somme destinate al mantenimento della prole, è una norma composita, e conseguentemente: a) se il decreto è emesso nei confronti dell'obbligato inadempiente (genitore o ascendente) segue le regole proprie del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ed è perciò titolo idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale, b) se il decreto medesimo è emesso nei confronti del terzo debitore dell'obbligato inadempiente, ragionevolmente, costituisce titolo esecutivo ma non è idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del terzo. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede - secondo l'assunto del rimettente - che il decreto ivi contemplato costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 148
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 30
Altri parametri e norme interposte