Sentenza 237/2002 (ECLI:IT:COST:2002:237)
Massima numero 27061
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
05/06/2002; Decisione del
05/06/2002
Deposito del 14/06/2002; Pubblicazione in G. U. 19/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale, per il reato di diffamazione, a carico di un componente della camera dei deputati - Deliberazione parlamentare di insindacabilità - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato sollevato dalla corte d’appello di milano - Carente indicazione del 'petitum' - Inammissibilità del ricorso.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale, per il reato di diffamazione, a carico di un componente della camera dei deputati - Deliberazione parlamentare di insindacabilità - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato sollevato dalla corte d’appello di milano - Carente indicazione del 'petitum' - Inammissibilità del ricorso.
Testo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Milano, sezione IV penale, nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione di insindacabilità delle dichiarazioni contestate, a titolo di diffamazione, in un procedimento penale in corso dinanzi al predetto Collegio giudicante, a un componente della stessa Assemblea parlamentare. Infatti il ricorrente non ha compiutamente assolto all'onere - dal cui adempimento dipende la valida instaurazione del giudizio - di precisare, nell'atto di promovimento, l'oggetto della pretesa che intende far valere, non avendo in particolare prospettato alcuna specifica forma di rivendicazione o di menomazione dell'attribuzione costituzionale in contestazione, da cui far derivare il conseguente annullamento dell'atto asseritamente lesivo.
- V., analogamente, le sentenze (richiamate) n. 31/2002 e n. 15/2002, n. 364 e n. 363/2001.
- Sull'ammissibilità del ricorso, in prima delibazione, v. ordinanza n. 10/2001.
- Sul primo conflitto di attribuzione sollevato nei confronti della medesima deliberazione parlamentare, v. ordinanza ammissiva del ricorso n. 339/1996 e successiva sentenza n. 449/1997 recante dichiarazione di improcedibilità.
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Milano, sezione IV penale, nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione di insindacabilità delle dichiarazioni contestate, a titolo di diffamazione, in un procedimento penale in corso dinanzi al predetto Collegio giudicante, a un componente della stessa Assemblea parlamentare. Infatti il ricorrente non ha compiutamente assolto all'onere - dal cui adempimento dipende la valida instaurazione del giudizio - di precisare, nell'atto di promovimento, l'oggetto della pretesa che intende far valere, non avendo in particolare prospettato alcuna specifica forma di rivendicazione o di menomazione dell'attribuzione costituzionale in contestazione, da cui far derivare il conseguente annullamento dell'atto asseritamente lesivo.
- V., analogamente, le sentenze (richiamate) n. 31/2002 e n. 15/2002, n. 364 e n. 363/2001.
- Sull'ammissibilità del ricorso, in prima delibazione, v. ordinanza n. 10/2001.
- Sul primo conflitto di attribuzione sollevato nei confronti della medesima deliberazione parlamentare, v. ordinanza ammissiva del ricorso n. 339/1996 e successiva sentenza n. 449/1997 recante dichiarazione di improcedibilità.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
31/01/1996
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte