Ordinanza 238/2002 (ECLI:IT:COST:2002:238)
Massima numero 27064
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
05/06/2002; Decisione del
05/06/2002
Deposito del 14/06/2002; Pubblicazione in G. U. 19/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Responsabilità civile - Assicurazione obbligatoria - Tariffe - Divieto di maggiorazione - Asserito contrasto con il principio di liberalizzazione imposto da direttive comunitarie e con la libertà economica - Carente motivazione in punto di rilevanza nonché contraddittorietà dell’atto di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.
Circolazione stradale - Responsabilità civile - Assicurazione obbligatoria - Tariffe - Divieto di maggiorazione - Asserito contrasto con il principio di liberalizzazione imposto da direttive comunitarie e con la libertà economica - Carente motivazione in punto di rilevanza nonché contraddittorietà dell’atto di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2000, n. 137, sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 41 della Costituzione, laddove disporrebbe il "congelamento" ovvero "il divieto di maggiorazione" delle tariffe per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore. Infatti - a parte l'erroneo e contraddittorio riferimento ai principi della sentenza n. 170 del 1984 - il rimettente, nell'ambito dell'articolata disciplina posta dalla norma censurata, non esplicita quale delle specifiche disposizioni risulti effettivamente applicabile alla fattispecie controversa nel giudizio 'a quo', con conseguente carente motivazione dell'atto di promovimento dell'incidente di costituzionalità in punto di rilevanza della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2000, n. 137, sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 41 della Costituzione, laddove disporrebbe il "congelamento" ovvero "il divieto di maggiorazione" delle tariffe per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore. Infatti - a parte l'erroneo e contraddittorio riferimento ai principi della sentenza n. 170 del 1984 - il rimettente, nell'ambito dell'articolata disciplina posta dalla norma censurata, non esplicita quale delle specifiche disposizioni risulti effettivamente applicabile alla fattispecie controversa nel giudizio 'a quo', con conseguente carente motivazione dell'atto di promovimento dell'incidente di costituzionalità in punto di rilevanza della questione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
28/03/2000
n. 70
art. 2
co.
legge
26/05/2000
n. 137
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte