Ordinanza 239/2002 (ECLI:IT:COST:2002:239)
Massima numero 27068
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  05/06/2002;  Decisione del  05/06/2002
Deposito del 14/06/2002; Pubblicazione in G. U. 19/06/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Prescrizione e decadenza - Prescrizione in materia assicurativa - Diritto derivante dal contratto di assicurazione contro infortuni - Prescrizione - Termine annuale dal verificarsi del sinistro - Lamentata incongruità - Carenza di motivazione dell’atto di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui fissa in un anno dal verificarsi del sinistro il termine di prescrizione del diritto alla indennità assicurativa. Infatti nell'ordinanza di rimessione non sono indicati né gli elementi del giudizio 'a quo', né le ragioni per le quali si ritengono violate le disposizioni costituzionali, che vengono solo apoditticamente evocate.

Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 2952  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte