Ordinanza 240/2002 (ECLI:IT:COST:2002:240)
Massima numero 27065
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  05/06/2002;  Decisione del  05/06/2002
Deposito del 14/06/2002; Pubblicazione in G. U. 19/06/2002
Massime associate alla pronuncia:  27066


Titolo
Regione siciliana - Personale a contratto - Titolari di contratti a tempo indeterminato presso i comuni siciliani - Mancata previsione di immissione nei ruoli regionali - Inconferenza della norma denunciata rispetto alla questione sollevata - Difetto di motivazione in ordine alla sua applicabilità nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Siciliana 12 gennaio 1993, n. 9, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, in quanto il rimettente non motiva in alcun modo circa l'applicabilità nel giudizio 'a quo' di tale disposizione, che - disciplinando le modalità di applicazione delle disposizioni derogatorie in materia previdenziale - appare del tutto estranea sia al quadro normativo nel quale si collocano le altre disposizioni censurate, sia all'insieme delle argomentazioni svolte nell'atto di rimessione, con riferimento alla questione relativa al trattamento giuridico-economico riservato al personale tecnico in servizio presso i Comuni siciliani.

- V., in senso dispositivo analogo, il richiamo alle ordinanze n. 446, n. 417 e n. 407/2001.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  12/01/1993  n. 9  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte