Ordinanza 240/2002 (ECLI:IT:COST:2002:240)
Massima numero 27066
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
05/06/2002; Decisione del
05/06/2002
Deposito del 14/06/2002; Pubblicazione in G. U. 19/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
27065
Titolo
Regione siciliana - Personale a contratto - Titolari di contratti di lavoro a tempo indeterminato presso i comuni siciliani - Mancata previsione di immissione nei ruoli regionali, analogamente a quanto disposto per il personale tecnico assunto presso gli uffici regionali del genio civile - Prospettata disparità di trattamento, non giustificata dalla ritenuta identità di funzioni, con lesione del principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione e del diritto ad una retribuzione proporzionata al lavoro svolto - Manifesta infondatezza della questione.
Regione siciliana - Personale a contratto - Titolari di contratti di lavoro a tempo indeterminato presso i comuni siciliani - Mancata previsione di immissione nei ruoli regionali, analogamente a quanto disposto per il personale tecnico assunto presso gli uffici regionali del genio civile - Prospettata disparità di trattamento, non giustificata dalla ritenuta identità di funzioni, con lesione del principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione e del diritto ad una retribuzione proporzionata al lavoro svolto - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Regione Siciliana 12 gennaio 1993, n. 9, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, sull'assunto di una ingiustificata disparità nel trattamento giuridico-economico che le disposizioni censurate avrebbero riservato al personale tecnico in servizio presso i Comuni siciliani - assunto con contratti inizialmente a termine - rispetto ai professionisti immessi in ruolo presso gli uffici regionali del Genio civile. Infatti - contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente - la disciplina contestata in fonda, non già sulla omogeneità, ma sulla differenziazione dei compiti svolti dalle due categorie di tecnici, sicché non è arbitraria la scelta legislativa di correlare i trattamenti giuridico-retributivi a quelli riservati ai dipendenti degli enti di rispettiva appartenenza e di subordinare inoltre l'immissione nei ruoli regionali alla previa valutazione dell'oggettiva necessità di personale.
- V., per quanto riguarda il bilanciamento tra l'interesse al sostegno dell'occupazione e gli interessi della pubblica amministrazione, il richiamo alle sentenze n. 141/1999, n. 217, n. 153 e n. 59/1997.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Regione Siciliana 12 gennaio 1993, n. 9, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, sull'assunto di una ingiustificata disparità nel trattamento giuridico-economico che le disposizioni censurate avrebbero riservato al personale tecnico in servizio presso i Comuni siciliani - assunto con contratti inizialmente a termine - rispetto ai professionisti immessi in ruolo presso gli uffici regionali del Genio civile. Infatti - contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente - la disciplina contestata in fonda, non già sulla omogeneità, ma sulla differenziazione dei compiti svolti dalle due categorie di tecnici, sicché non è arbitraria la scelta legislativa di correlare i trattamenti giuridico-retributivi a quelli riservati ai dipendenti degli enti di rispettiva appartenenza e di subordinare inoltre l'immissione nei ruoli regionali alla previa valutazione dell'oggettiva necessità di personale.
- V., per quanto riguarda il bilanciamento tra l'interesse al sostegno dell'occupazione e gli interessi della pubblica amministrazione, il richiamo alle sentenze n. 141/1999, n. 217, n. 153 e n. 59/1997.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
12/01/1993
n. 9
art. 1
co.
legge della Regione siciliana
12/01/1993
n. 9
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte