Ordinanza 241/2002 (ECLI:IT:COST:2002:241)
Massima numero 27067
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
05/06/2002; Decisione del
05/06/2002
Deposito del 14/06/2002; Pubblicazione in G. U. 19/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione lazio - Personale dipendente - Personale già in servizio presso l’istituto per il diritto allo studio universitario (idisu) - Reinquadramento nei ruoli regionali - Mancata equiparazione, nel trattamento economico, al personale già destinatario di benefici di legge - Lamentata arbitraria discriminazione, con violazione del diritto alla retribuzione adeguata e del principio di imparzialità e buon andamento - Manifesta infondatezza della questione.
Regione lazio - Personale dipendente - Personale già in servizio presso l’istituto per il diritto allo studio universitario (idisu) - Reinquadramento nei ruoli regionali - Mancata equiparazione, nel trattamento economico, al personale già destinatario di benefici di legge - Lamentata arbitraria discriminazione, con violazione del diritto alla retribuzione adeguata e del principio di imparzialità e buon andamento - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, della legge della Regione Lazio 12 settembre 1994, n. 39, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione - in quanto la disposizione censurata avrebbe mantenuto (o non eliminato) le sperequazioni normativo-retributive sussistenti tra il personale dipendente della Regione, in danno in particolare degli ex dipendenti dell'IDISU (Istituto per il diritto allo studio universitario). Infatti - posta la discrezionalità spettante al legislatore nella scelta dei meccanismi di perequazione, sempreché sia fatta salva la adeguatezza dei mezzi volti ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa dei lavoratori - non può ritenersi irragionevole o palesemente arbitraria la scelta di graduare nel tempo la concessione e la retroattività di benefici economico-retributivi; ché, anzi, proprio la richiesta estensione della retroattività degli effetti economici determinerebbe una situazione incostituzionale, di sfondamento notevolissimo della copertura finanziaria, non rimediabile con i normali assestamenti di bilancio.
- Con riguardo alla omogeneizzazione dei trattamenti disposti per il personale regionale e alla discrezionalità del legislatore in materia, v. richiamo alla ordinanza n. 439/2001, nonché alla sentenza n. 126/2000 e alla ordinanza n. 254/2001; sul passaggio da un regime di transizione ad uno a regime, v. richiamo alle ordinanze n. 451/2000 e n. 296/2000.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, della legge della Regione Lazio 12 settembre 1994, n. 39, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione - in quanto la disposizione censurata avrebbe mantenuto (o non eliminato) le sperequazioni normativo-retributive sussistenti tra il personale dipendente della Regione, in danno in particolare degli ex dipendenti dell'IDISU (Istituto per il diritto allo studio universitario). Infatti - posta la discrezionalità spettante al legislatore nella scelta dei meccanismi di perequazione, sempreché sia fatta salva la adeguatezza dei mezzi volti ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa dei lavoratori - non può ritenersi irragionevole o palesemente arbitraria la scelta di graduare nel tempo la concessione e la retroattività di benefici economico-retributivi; ché, anzi, proprio la richiesta estensione della retroattività degli effetti economici determinerebbe una situazione incostituzionale, di sfondamento notevolissimo della copertura finanziaria, non rimediabile con i normali assestamenti di bilancio.
- Con riguardo alla omogeneizzazione dei trattamenti disposti per il personale regionale e alla discrezionalità del legislatore in materia, v. richiamo alla ordinanza n. 439/2001, nonché alla sentenza n. 126/2000 e alla ordinanza n. 254/2001; sul passaggio da un regime di transizione ad uno a regime, v. richiamo alle ordinanze n. 451/2000 e n. 296/2000.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
12/09/1994
n. 39
art. 8
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte