Ordinanza 243/2002 (ECLI:IT:COST:2002:243)
Massima numero 27069
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
05/06/2002; Decisione del
05/06/2002
Deposito del 14/06/2002; Pubblicazione in G. U. 19/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Difetto di motivazione della questione sollevata, con mero rinvio a un’eccezione di parte, non precisata - Manifesta inammissibilità.
Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Difetto di motivazione della questione sollevata, con mero rinvio a un’eccezione di parte, non precisata - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 100 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli artt. 23 e 25 della Costituzione, in tema di depenalizzazione dei reati minori. Infatti l'ordinanza di rimessione è totalmente carente di indicazioni sugli elementi di fatto della controversia, non contiene alcun accenno sul rapporto tra la disposizione denunciata e la definizione del giudizio principale, il cui oggetto non è neppure precisato, e non illustra i termini e i motivi che portano il rimettente a dubitare della costituzionalità della norma.
- Sul principio costantemente affermato della autosufficienza della motivazione dell'ordinanza di rimessione e della impossibilità di integrare le lacune con il rinvio ad altri atti, v. citata ordinanza n. 556/2000.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 100 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli artt. 23 e 25 della Costituzione, in tema di depenalizzazione dei reati minori. Infatti l'ordinanza di rimessione è totalmente carente di indicazioni sugli elementi di fatto della controversia, non contiene alcun accenno sul rapporto tra la disposizione denunciata e la definizione del giudizio principale, il cui oggetto non è neppure precisato, e non illustra i termini e i motivi che portano il rimettente a dubitare della costituzionalità della norma.
- Sul principio costantemente affermato della autosufficienza della motivazione dell'ordinanza di rimessione e della impossibilità di integrare le lacune con il rinvio ad altri atti, v. citata ordinanza n. 556/2000.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/12/1999
n. 507
art. 100
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte