Ordinanza 246/2002 (ECLI:IT:COST:2002:246)
Massima numero 27080
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
05/06/2002; Decisione del
05/06/2002
Deposito del 14/06/2002; Pubblicazione in G. U. 19/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione toscana - Sanità - Attribuzione di anticipazioni straordinarie alle aziende sanitarie - Misura massima consentita - Assunto contrasto con il “tetto” fissato nella legislazione statale di principio - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Sopravvenuta modifica costituzionale, con soppressione del controllo preventivo di costituzionalità delle leggi regionali - Improcedibilità del ricorso.
Regione toscana - Sanità - Attribuzione di anticipazioni straordinarie alle aziende sanitarie - Misura massima consentita - Assunto contrasto con il “tetto” fissato nella legislazione statale di principio - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Sopravvenuta modifica costituzionale, con soppressione del controllo preventivo di costituzionalità delle leggi regionali - Improcedibilità del ricorso.
Testo
Improcedibilità del ricorso proposto in via principale, per il Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge riapprovata dal Consiglio regionale della Regione Toscana il 4 luglio 2001 - a seguito di rinvio governativo ai sensi dell'art. 127 della Costituzione - e impugnata là dove prevede l'attribuzione alle aziende sanitarie di «ordinari flussi di cassa tramite anticipazioni straordinarie» nella misura massima del 15% della quota annua assegnata dalla Regione a ciascuna azienda, per contrasto con la disposizione statale (art. 2 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229), che, invece, limita tali anticipazioni a «un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale» dell'azienda. Il giudizio così proposto non può avere, infatti, ulteriore corso, per effetto della soppressione - operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - del controllo di costituzionalità che, in base al testo originario dell'art. 127 della Costituzione, il Governo poteva chiedere nei confronti della delibera legislativa regionale prima della promulgazione, non essendo più previsto che il controllo di costituzionalità si eserciti sulla delibera legislativa regionale prima che quest'ultima sia, con la promulgazione e la pubblicazione, divenuta legge in senso proprio; mentre resta salva la facoltà del Governo di impugnare successivamente la legge regionale, una volta che sia promulgata e pubblicata, nei termini e nei modi di cui al nuovo testo dell'art. 127 della Costituzione.
- V., per analoghe pronunce di improcedibilità, il richiamo alla sentenza n. 17/2002 e alle ordinanze n. 228 e n. 182/2002.
Improcedibilità del ricorso proposto in via principale, per il Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge riapprovata dal Consiglio regionale della Regione Toscana il 4 luglio 2001 - a seguito di rinvio governativo ai sensi dell'art. 127 della Costituzione - e impugnata là dove prevede l'attribuzione alle aziende sanitarie di «ordinari flussi di cassa tramite anticipazioni straordinarie» nella misura massima del 15% della quota annua assegnata dalla Regione a ciascuna azienda, per contrasto con la disposizione statale (art. 2 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229), che, invece, limita tali anticipazioni a «un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale» dell'azienda. Il giudizio così proposto non può avere, infatti, ulteriore corso, per effetto della soppressione - operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - del controllo di costituzionalità che, in base al testo originario dell'art. 127 della Costituzione, il Governo poteva chiedere nei confronti della delibera legislativa regionale prima della promulgazione, non essendo più previsto che il controllo di costituzionalità si eserciti sulla delibera legislativa regionale prima che quest'ultima sia, con la promulgazione e la pubblicazione, divenuta legge in senso proprio; mentre resta salva la facoltà del Governo di impugnare successivamente la legge regionale, una volta che sia promulgata e pubblicata, nei termini e nei modi di cui al nuovo testo dell'art. 127 della Costituzione.
- V., per analoghe pronunce di improcedibilità, il richiamo alla sentenza n. 17/2002 e alle ordinanze n. 228 e n. 182/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
04/07/2001
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
legge costituzionale
art. 8
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 19/06/1999
n. 229
art. 2