Ordinanza 247/2002 (ECLI:IT:COST:2002:247)
Massima numero 27081
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
05/06/2002; Decisione del
05/06/2002
Deposito del 14/06/2002; Pubblicazione in G. U. 19/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione liguria - Tutela dell’ambiente - Aree protette - Ritenuto intento dilatorio nell’applicazione del regime di tutela in aree classificate come parchi naturali regionali, in contrasto con la legislazione statale di principio - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Sopravvenuta modifica costituzionale, con soppressione del controllo preventivo di legittimità costituzionale delle leggi regionali - Improcedibilità del ricorso.
Regione liguria - Tutela dell’ambiente - Aree protette - Ritenuto intento dilatorio nell’applicazione del regime di tutela in aree classificate come parchi naturali regionali, in contrasto con la legislazione statale di principio - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Sopravvenuta modifica costituzionale, con soppressione del controllo preventivo di legittimità costituzionale delle leggi regionali - Improcedibilità del ricorso.
Testo
Improcedibilità del ricorso proposto dal Governo in via principale, per la dichiarazione di incostituzionalità della legge della Regione Liguria riapprovata il 10 ottobre 2000, ritenuta espressione di un intento dilatorio della Regione nell'applicazione a determinate aree, comprese tra i parchi naturali regionali, della disciplina tipica delle aree protette e in particolare del divieto di attività venatoria, realizzando di fatto una deroga - in contrasto con le leggi statali n. 394/1991 e n. 157/1992 - al divieto di caccia in parti di territorio di parchi regionali già classificate quali "parchi naturali". Il giudizio così proposto non può avere, infatti, ulteriore corso, dopo la soppressione - operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 - del controllo di costituzionalità promosso dal Governo, in base al testo originario dell'art. 127 della Costituzione, nei confronti della delibera legislativa regionale prima della promulgazione, non essendo più previsto che tale controllo si eserciti sulla delbera legislativa regionale prima che quest'ultima sia, con la promulgazione e la pubblicazione, divenuta legge in senso proprio.
- V., per analoghe pronunce, il richiamo alla sentenza n. 17/2002 e all'ordinanza n. 228/2002.
Improcedibilità del ricorso proposto dal Governo in via principale, per la dichiarazione di incostituzionalità della legge della Regione Liguria riapprovata il 10 ottobre 2000, ritenuta espressione di un intento dilatorio della Regione nell'applicazione a determinate aree, comprese tra i parchi naturali regionali, della disciplina tipica delle aree protette e in particolare del divieto di attività venatoria, realizzando di fatto una deroga - in contrasto con le leggi statali n. 394/1991 e n. 157/1992 - al divieto di caccia in parti di territorio di parchi regionali già classificate quali "parchi naturali". Il giudizio così proposto non può avere, infatti, ulteriore corso, dopo la soppressione - operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 - del controllo di costituzionalità promosso dal Governo, in base al testo originario dell'art. 127 della Costituzione, nei confronti della delibera legislativa regionale prima della promulgazione, non essendo più previsto che tale controllo si eserciti sulla delbera legislativa regionale prima che quest'ultima sia, con la promulgazione e la pubblicazione, divenuta legge in senso proprio.
- V., per analoghe pronunce, il richiamo alla sentenza n. 17/2002 e all'ordinanza n. 228/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
10/10/2000
n.
art. 1
co. 2
legge della Regione Liguria
10/10/2000
n.
art. 1
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
legge costituzionale
art. 8
Altri parametri e norme interposte
legge 06/12/1991
n. 394
art.
legge 11/02/1992
n. 157
art.
decreto legislativo 29/10/1999
n. 490
art.