Ordinanza 248/2002 (ECLI:IT:COST:2002:248)
Massima numero 27087
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
05/06/2002; Decisione del
05/06/2002
Deposito del 14/06/2002; Pubblicazione in G. U. 19/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione liguria - Aree protette - Istituzione di area denominata «paesaggio protetto» - Ritenuta elusione delle norme di tutela contenute nella legislazione statale di principio e della classificazione ivi prevista - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Sopravvenuta modifica costituzionale - Soppressione del controllo preventivo della costituzionalità delle leggi regionali - Improcedibilità del ricorso.
Regione liguria - Aree protette - Istituzione di area denominata «paesaggio protetto» - Ritenuta elusione delle norme di tutela contenute nella legislazione statale di principio e della classificazione ivi prevista - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Sopravvenuta modifica costituzionale - Soppressione del controllo preventivo della costituzionalità delle leggi regionali - Improcedibilità del ricorso.
Testo
Improcedibilità del ricorso governativo avverso la legge della Regione Liguria riapprovata il 10 ottobre 2000, in tema di tutela del territorio, che - ad avviso del ricorrente - ridurrebbe l'ambito di protezione ambientale, già fissato in leggi precedenti, contravvenendo ai principî stabiliti dalla legislazione statale. Il ricorso è stato, infatti, proposto nell'osservanza procedimentale stabilita, per il controllo di costituzionalità preventivo sulle delibere legislative regionali, dall'originario testo dell'art. 127 della Costituzione, controllo non più ammesso a seguito della modifica apportata all'art. 127 con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la quale consente, ora, il sindacato successivo alla pubblicazione delle leggi regionali.
- V., anche, nello stesso senso, sentenza n. 17/2002 e ordinanza n. 228/2002 (qui richiamate).
Improcedibilità del ricorso governativo avverso la legge della Regione Liguria riapprovata il 10 ottobre 2000, in tema di tutela del territorio, che - ad avviso del ricorrente - ridurrebbe l'ambito di protezione ambientale, già fissato in leggi precedenti, contravvenendo ai principî stabiliti dalla legislazione statale. Il ricorso è stato, infatti, proposto nell'osservanza procedimentale stabilita, per il controllo di costituzionalità preventivo sulle delibere legislative regionali, dall'originario testo dell'art. 127 della Costituzione, controllo non più ammesso a seguito della modifica apportata all'art. 127 con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la quale consente, ora, il sindacato successivo alla pubblicazione delle leggi regionali.
- V., anche, nello stesso senso, sentenza n. 17/2002 e ordinanza n. 228/2002 (qui richiamate).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
10/10/2000
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 127
legge costituzionale
art. 8
Altri parametri e norme interposte
legge 06/12/1991
n. 394
art. 2
legge 06/12/1991
n. 394
art. 12
legge 06/12/1991
n. 394
art. 22
legge 11/02/1992
n. 157
art. 21