Ordinanza 249/2002 (ECLI:IT:COST:2002:249)
Massima numero 27071
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
05/06/2002; Decisione del
05/06/2002
Deposito del 14/06/2002; Pubblicazione in G. U. 19/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza - Ripetizioni di indebito pensionistico - Restituzione delle somme indebitamente erogate a titolo di trattamento pensionistico per i periodi anteriori al 1° gennaio 1996, con esclusione dei soli percettori di un reddito imponibile, per il 1995, di importo pari o inferiore a lire 16 milioni - Retroattività della disciplina - Prospettata disparità di trattamento tra pensionati, con lesione del principio di certezza giuridica e di affidamento e del principio di adeguatezza dei trattamenti previdenziali - Sopravvenienza legislativa in tema di indebito previdenziale e mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Previdenza e assistenza - Ripetizioni di indebito pensionistico - Restituzione delle somme indebitamente erogate a titolo di trattamento pensionistico per i periodi anteriori al 1° gennaio 1996, con esclusione dei soli percettori di un reddito imponibile, per il 1995, di importo pari o inferiore a lire 16 milioni - Retroattività della disciplina - Prospettata disparità di trattamento tra pensionati, con lesione del principio di certezza giuridica e di affidamento e del principio di adeguatezza dei trattamenti previdenziali - Sopravvenienza legislativa in tema di indebito previdenziale e mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Testo
Restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, concernente la ripetibilità degli indebiti pensionistici relativi alla integrazione al minimo. Infatti successivamente alle ordinanze di rimessione, è sopravvenuta la legge 28 dicembre 2001, n. 448, che all'art. 38, commi 7, 8, 9 e 10, contiene norme in ordine alla ripetizione di indebito previdenziale, in parte non coincidenti con quelle oggetto del presente giudizio e tali da poter portare anche ad una riconsiderazione della natura transitoria o meno degli effetti sulle ripetizioni di indebito pregresso, e, dunque, ad una diversa valutazione in ordine alla rilevanza della questione.
Restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, concernente la ripetibilità degli indebiti pensionistici relativi alla integrazione al minimo. Infatti successivamente alle ordinanze di rimessione, è sopravvenuta la legge 28 dicembre 2001, n. 448, che all'art. 38, commi 7, 8, 9 e 10, contiene norme in ordine alla ripetizione di indebito previdenziale, in parte non coincidenti con quelle oggetto del presente giudizio e tali da poter portare anche ad una riconsiderazione della natura transitoria o meno degli effetti sulle ripetizioni di indebito pregresso, e, dunque, ad una diversa valutazione in ordine alla rilevanza della questione.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/1996
n. 662
art. 1
co. 260
legge
23/12/1996
n. 662
art. 1
co. 261
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte