Ordinanza 250/2002 (ECLI:IT:COST:2002:250)
Massima numero 27073
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  05/06/2002;  Decisione del  05/06/2002
Deposito del 14/06/2002; Pubblicazione in G. U. 19/06/2002
Massime associate alla pronuncia:  27072


Titolo
Imposta sulle successioni e donazioni - Beni caduti in successione - Partecipazioni azionarie in società non quotate in borsa - Determinazione dell’imponibile con riferimento al valore di bilancio o inventario anziché sulla base dell’effettivo valore - Prospettata disparità di trattamento, rispetto alle partecipazioni societarie quotate o ai beni immobili, con violazione del principio di capacità contributiva e dei criteri direttivi della legge delega - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione nella parte in cui dispone che, ai fini del calcolo della imposta sulle successioni, la base imponibile - quanto alle partecipazioni societarie non quotate - è determinata in misura proporzionale al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato. Infatti - posto che la determinazione dei fatti espressivi di capacità contributiva e la individuazione dei relativi criteri di valutazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà - la norma censurata appare: a) ragionevole, considerata la mancanza di un valore di mercato della quota e la evidente impossibilità, per l'acquirente 'mortis causa', di procedere ad una autonoma valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio sociale; b) giustificata rispetto ad altri cespiti con differenti caratteristiche (partecipazioni quotate e beni immobili); c) conforme al criterio direttivo secondo il quale l'imposta è commisurata al valore netto dei beni caduti in successione (essendo il bilancio della società e l'inventario dei beni ad essa appartenenti gli strumenti funzionalmente destinati a rappresentare il valore netto della stessa società e, di conseguenza, quello delle singole quote di partecipazione).

- Sulla discrezionalità del legislatore v. citate sentenze n. 156/2001 e n. 362/2000.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1990  n. 346  art. 16  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  09/10/1971  n. 825  art. 8  numero 2