Ordinanza 251/2002 (ECLI:IT:COST:2002:251)
Massima numero 27074
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  05/06/2002;  Decisione del  05/06/2002
Deposito del 14/06/2002; Pubblicazione in G. U. 19/06/2002
Massime associate alla pronuncia:  27075


Titolo
Intervento in giudizio - Soggetti che non abbiano la qualità di parte nel giudizio 'a quo' - Carenza di un interesse qualificato ad intervenire - Inammissibilità.

Testo
E' inammissibile, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, l'intervento di soggetti che non siano parti in causa del giudizio 'a quo' al momento del deposito o della lettura in dibattimento dell'ordinanza di rimessione. Principio, questo, che può ritenersi derogabile soltanto in favore di soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio: evenienza che non ricorre nella specie, essendo l'interveniente (CIP-AN - Associazione Nazionale Comitato Insegnanti Precari) titolare di un interesse di mero fatto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte