Ordinanza 251/2002 (ECLI:IT:COST:2002:251)
Massima numero 27075
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
05/06/2002; Decisione del
05/06/2002
Deposito del 14/06/2002; Pubblicazione in G. U. 19/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
27074
Titolo
Impiego pubblico - Personale scolastico - Contratto di assunzione a termine - Trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Divieto - Prospettata disparità di trattamento, rispetto ai lavoratori assunti da datori privati o da enti pubblici economici - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Impiego pubblico - Personale scolastico - Contratto di assunzione a termine - Trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Divieto - Prospettata disparità di trattamento, rispetto ai lavoratori assunti da datori privati o da enti pubblici economici - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui precluderebbe, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (nella specie, insegnanti precari), la possibilità di trasformazione dei rapporti a termine stipulati in violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 230 del 1962, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Infatti il rimettente muove dalla apodittica affermazione che i rapporti di lavoro a tempo determinato con la pubblica amministrazione siano, a seguito della intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, disciplinati esclusivamente dalla legge n. 230 del 1962, ed ignora l'articolata disciplina speciale delle supplenze annuali e temporanee nella scuola: tutto ciò si traduce in un evidente difetto di motivazione sulla rilevanza della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui precluderebbe, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (nella specie, insegnanti precari), la possibilità di trasformazione dei rapporti a termine stipulati in violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 230 del 1962, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Infatti il rimettente muove dalla apodittica affermazione che i rapporti di lavoro a tempo determinato con la pubblica amministrazione siano, a seguito della intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, disciplinati esclusivamente dalla legge n. 230 del 1962, ed ignora l'articolata disciplina speciale delle supplenze annuali e temporanee nella scuola: tutto ciò si traduce in un evidente difetto di motivazione sulla rilevanza della questione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/02/1993
n. 29
art. 36
co. 8
decreto legislativo
31/03/1998
n. 80
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte