Ordinanza 252/2002 (ECLI:IT:COST:2002:252)
Massima numero 27076
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  05/06/2002;  Decisione del  05/06/2002
Deposito del 14/06/2002; Pubblicazione in G. U. 19/06/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta formulata dall’imputato - Termine perentorio - Lamentata non congruità - Prospettato contrasto con l’esigenza della difesa - Sopravvenuta decisione di incostituzionalità, in relazione al profilo censurato - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111, terzo comma, della Costituzione, in quanto il termine ivi previsto ai fini della presentazione della richiesta di giudizio abbreviato a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato, sarebbe incongruo rispetto all'esigenza di assicurare all'imputato il tempo necessario per predisporre la difesa. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 120 del 2002, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata «nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero della data fissata per il giudizio immediato», e di conseguenza, essendo mutata la disciplina censurata proprio in relazione a un aspetto che attiene all'esercizio del diritto alla difesa tecnica, si impone il riesame della rilevanza della questione.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 458  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111  co. 3

Altri parametri e norme interposte