Sentenza 254/2002 (ECLI:IT:COST:2002:254)
Massima numero 27041
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  17/06/2002;  Decisione del  17/06/2002
Deposito del 20/06/2002; Pubblicazione in G. U. 26/06/2002
Massime associate alla pronuncia:  27042


Titolo
Poste e telecomunicazioni - Servizio telegrafico - Responsabilità dell’amministrazione - Estraneità della norma denunciata alla fattispecie dedotta nel giudizio 'a quo' - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 249, primo inciso, del decreto del Presidente della Repubbica 29 marzo 1973, n. 156, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui escluderebbe l'obbligo del risarcimento a carico della società Poste Italiane s.p.a. nel caso di mancato recapito di telegramma. Infatti la norma censurata concerne una fattispecie diversa da quella dedotta nel giudizio 'a quo' (e cioè l'esonero da responsabilità per danni arrecati a persone od a cose, che possano derivare o incidentalmente essere causati da contatti di conduttori con apparecchiature terminali installate presso gli utenti dei servizi telegrafici), sicché la questione appare priva di qualsiasi rilevanza in quel giudizio.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/03/1973  n. 156  art. 249  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte