Sentenza 255/2002 (ECLI:IT:COST:2002:255)
Massima numero 27089
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
17/06/2002; Decisione del
17/06/2002
Deposito del 20/06/2002; Pubblicazione in G. U. 26/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte e tasse - Entrate tributarie riscosse localmente - Versamento per l’intero gettito all’erario dello stato - Atti applicativi - Ricorso della regione siciliana per conflitto di attribuzione - Carattere non partecipativo e unilaterale del procedimento seguito - Lesione delle attribuzioni costituzionali della ricorrente - Accoglimento del ricorso - Annullamento degli atti impugnati 'in parte qua'.
Imposte e tasse - Entrate tributarie riscosse localmente - Versamento per l’intero gettito all’erario dello stato - Atti applicativi - Ricorso della regione siciliana per conflitto di attribuzione - Carattere non partecipativo e unilaterale del procedimento seguito - Lesione delle attribuzioni costituzionali della ricorrente - Accoglimento del ricorso - Annullamento degli atti impugnati 'in parte qua'.
Testo
Non spetta allo Stato dare attuazione, con un procedimento nel quale non è stata assicurata la partecipazione della Regione Siciliana, alla riserva a favore dell'erario statale prevista dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140), e vanno, conseguentemente, annullati - con assorbimento di ogni ulteriore motivo di censura - il decreto dirigenziale del Ministero delle finanze 21 maggio 1997, limitatamente all'art. 3, nella parte in cui dispone che la tassa ipotecaria (codice 7092) è versata per intero alla Tesoreria provinciale dello Stato; e la circolare del Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, 8 luglio 1997, n. 196/E, limitatamente al paragrafo 7, nella parte in cui dispone che le somme da esso previste sono versate per intero all'erario dello Stato. Detti atti recano, infatti, lesione alle attribuzioni costituzionalmente garantite alla ricorrente Regione Siciliana, per le stesse ragioni che hanno indotto alla dichiarazione di illegittimità - con sentenza n. 347/2000 - del predetto art. 14 del d.l. n. 79 del 1997, disposizione, questa, a sua volta, recante la previsione di un procedimento unilaterale, e non "concertato", ai fini di un'idonea salvaguardia della possibilità per la regione Siciliana di interloquire in vista della tutela dei propri diritti, ove si deroghi - come in questo caso - al principio di attribuzione alla regione medesima del gettito di tributi erariali riscossi nel suo territorio.
- Per analoga 'ratio', v. anche sentenze n. 98, n. 340/2000 e n. 288/2001 (qui richiamate).
Non spetta allo Stato dare attuazione, con un procedimento nel quale non è stata assicurata la partecipazione della Regione Siciliana, alla riserva a favore dell'erario statale prevista dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140), e vanno, conseguentemente, annullati - con assorbimento di ogni ulteriore motivo di censura - il decreto dirigenziale del Ministero delle finanze 21 maggio 1997, limitatamente all'art. 3, nella parte in cui dispone che la tassa ipotecaria (codice 7092) è versata per intero alla Tesoreria provinciale dello Stato; e la circolare del Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, 8 luglio 1997, n. 196/E, limitatamente al paragrafo 7, nella parte in cui dispone che le somme da esso previste sono versate per intero all'erario dello Stato. Detti atti recano, infatti, lesione alle attribuzioni costituzionalmente garantite alla ricorrente Regione Siciliana, per le stesse ragioni che hanno indotto alla dichiarazione di illegittimità - con sentenza n. 347/2000 - del predetto art. 14 del d.l. n. 79 del 1997, disposizione, questa, a sua volta, recante la previsione di un procedimento unilaterale, e non "concertato", ai fini di un'idonea salvaguardia della possibilità per la regione Siciliana di interloquire in vista della tutela dei propri diritti, ove si deroghi - come in questo caso - al principio di attribuzione alla regione medesima del gettito di tributi erariali riscossi nel suo territorio.
- Per analoga 'ratio', v. anche sentenze n. 98, n. 340/2000 e n. 288/2001 (qui richiamate).
Atti oggetto del giudizio
decreto dirigenziale del Ministero delle finanze
21/05/1997
n.
art.
co.
circolare del ministero delle finanze
08/07/1997
n.
art.
co.
circolare del ministero delle finanze
04/07/1997
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2