Sentenza 256/2002 (ECLI:IT:COST:2002:256)
Massima numero 27077
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
17/06/2002; Decisione del
17/06/2002
Deposito del 20/06/2002; Pubblicazione in G. U. 26/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Lavoro (rapporto di) - Stabilità del rapporto - Garanzie - Applicabilità alle lavoratrici a condizione che abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento della stessa età lavorativa prevista per gli uomini - Assunta disparità di trattamento rispetto ai dipendenti di sesso maschile - Non fondatezza della questione.
Lavoro (rapporto di) - Stabilità del rapporto - Garanzie - Applicabilità alle lavoratrici a condizione che abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento della stessa età lavorativa prevista per gli uomini - Assunta disparità di trattamento rispetto ai dipendenti di sesso maschile - Non fondatezza della questione.
Testo
La disciplina del lavoro, nel regime transitorio vigente nel periodo 1° gennaio 1997 - 30 giugno 1998, non prevede alcuna discriminatoria correlazione, per le lavoratrici, tra età pensionabile ed età lavorativa: infatti, da un lato, le disposizioni che hanno in vario modo ampliato la possibilità di fare ricorso al c.d. pensionamento posticipato non contengono alcuna diversità di disciplina tra i lavoratori dei due sessi, e, dall'altro, le disposizioni che hanno innalzato i limiti della età pensionabile hanno, semplicemente, spostato in avanti i limiti stessi per tutti i lavoratori, mantenendo la differenza già esistente tra uomini e donne, a beneficio di queste ultime. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108, dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54, dell'art. 6, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 503 del 1992, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37, primo comma, della Costituzione, sull'assunto che, nel regime transitorio suindicato, le lavoratrici in possesso dei requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia, erano ammesse a continuare la prestazione fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini solo previo onere di opzione.
- In tema di donne lavoratrici, stabilità del rapporto ed età lavorativa, v. citate sentenze n. 123/1969, n. 137/1986, n. 498/1988, ordinanze n. 703/1988 e n. 868/1988; nonché a conferma dei principi già affermati le citate sentenze nn. 1106/1988, 371/1989, 134/1991, 503/1991, 404/1993, 296/1994, 345/1994, 64/1996, 335/2000.
La disciplina del lavoro, nel regime transitorio vigente nel periodo 1° gennaio 1997 - 30 giugno 1998, non prevede alcuna discriminatoria correlazione, per le lavoratrici, tra età pensionabile ed età lavorativa: infatti, da un lato, le disposizioni che hanno in vario modo ampliato la possibilità di fare ricorso al c.d. pensionamento posticipato non contengono alcuna diversità di disciplina tra i lavoratori dei due sessi, e, dall'altro, le disposizioni che hanno innalzato i limiti della età pensionabile hanno, semplicemente, spostato in avanti i limiti stessi per tutti i lavoratori, mantenendo la differenza già esistente tra uomini e donne, a beneficio di queste ultime. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108, dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54, dell'art. 6, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 503 del 1992, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37, primo comma, della Costituzione, sull'assunto che, nel regime transitorio suindicato, le lavoratrici in possesso dei requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia, erano ammesse a continuare la prestazione fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini solo previo onere di opzione.
- In tema di donne lavoratrici, stabilità del rapporto ed età lavorativa, v. citate sentenze n. 123/1969, n. 137/1986, n. 498/1988, ordinanze n. 703/1988 e n. 868/1988; nonché a conferma dei principi già affermati le citate sentenze nn. 1106/1988, 371/1989, 134/1991, 503/1991, 404/1993, 296/1994, 345/1994, 64/1996, 335/2000.
Atti oggetto del giudizio
legge
11/05/1990
n. 108
art. 4
co. 2
decreto-legge
22/12/1981
n. 791
art. 6
co.
legge
26/02/1982
n. 54
art.
co.
legge
29/12/1990
n. 407
art. 6
co. 1
decreto legislativo
30/12/1992
n. 503
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 37
co. 1
Altri parametri e norme interposte