Sentenza 258/2002 (ECLI:IT:COST:2002:258)
Massima numero 27043
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
17/06/2002; Decisione del
17/06/2002
Deposito del 20/06/2002; Pubblicazione in G. U. 26/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
27044
Titolo
Imposta sulle successioni e donazioni - Diritti reali - Diritto di abitazione - Equiparazione a fini fiscali, nonostante il minor valore, all’usufrutto - Prospettata lesione dei principî di eguaglianza e di capacità contributiva - Non fondatezza della questione.
Imposta sulle successioni e donazioni - Diritti reali - Diritto di abitazione - Equiparazione a fini fiscali, nonostante il minor valore, all’usufrutto - Prospettata lesione dei principî di eguaglianza e di capacità contributiva - Non fondatezza della questione.
Testo
Le differenze di contenuto sul piano civilistico del diritto di abitazione rispetto all'usufrutto, segnatamente dal punto di vista delle facoltà di godimento, non sono trasferibili in modo automatico al campo del diritto tributario: sicché il legislatore, pur in presenza di elementi di diversità fra le situazioni considerate, ben può individuare, nei limiti della ragionevolezza, i fattori che le accomunano, per porli a base di un identico regime fiscale. Pertanto, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, ora art. 14 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto non prevede alcuna differenza nel calcolo e nella liquidazione del tributo di successione fra i diritti di usufrutto, uso, abitazione, attribuendo ad essi lo stesso valore imponibile.
- In tema di giudizio di uguaglianza, v. citata sentenza n. 89/1996.
- Con riferimento alla disciplina catastale, cfr. citate sentenze n. 16/1965 e n. 263/1994.
Le differenze di contenuto sul piano civilistico del diritto di abitazione rispetto all'usufrutto, segnatamente dal punto di vista delle facoltà di godimento, non sono trasferibili in modo automatico al campo del diritto tributario: sicché il legislatore, pur in presenza di elementi di diversità fra le situazioni considerate, ben può individuare, nei limiti della ragionevolezza, i fattori che le accomunano, per porli a base di un identico regime fiscale. Pertanto, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, ora art. 14 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto non prevede alcuna differenza nel calcolo e nella liquidazione del tributo di successione fra i diritti di usufrutto, uso, abitazione, attribuendo ad essi lo stesso valore imponibile.
- In tema di giudizio di uguaglianza, v. citata sentenza n. 89/1996.
- Con riferimento alla disciplina catastale, cfr. citate sentenze n. 16/1965 e n. 263/1994.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
26/10/1972
n. 637
art. 20
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte